Annotazione a margine atto matrimonio a seguito trasmissione decreto di omologa verbale di separazione consensuale

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
30 Settembre 2021

Si chiede parere sul tenore dell'annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio a seguito di trasmissione del decreto di omologa del verbale di separazione consensuale.

Nello specifico, spesso il tribunale trasmette tali decreti con lettera accompagnatoria del seguente tenore: "in ottemperanza della circolare ministeriale n.1/5c/fg/15 (88) del 14/08/1988 e ciò ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei nominato in oggetto, si comunica che in data 20/xx/xxxx è stato omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto in data 12/xx/xxxx." la formula ufficiale per l'annotazione è contemplata dalla num.175 bis con provvedimento del ...........in data.....nr.......è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto". Ora, alla luce della legge 55/2015, considerato che "nel caso di separazione consensuale la comunione dei beni dei coniugi si scioglie dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente purchè omologato o dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati", si chiede se l'annotazione nel caso di decreto di omologa debba anche indicare oltre alla data del provvedimento anche la data della sottoscrizione del verbale. E se gli sposi sono già in regime di separazione dei beni l'annotazione deve sempre avere lo stesso tenore? L'annotazione per il provvedimento di omologa potrebbe essere del seguente tenore?: con provvedimento del ...........in data..... N..........è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi di cui all'atto di matrimonio controscritto, con sottoscrizione del processo verbale in data........( date indicate sia nel dispositivo che nella lettera di trasmissione)? E' necessario specificarlo anche in assenza di specifica richiesta da parte del tribunale?

 

Risposta

La legge 55/2015 ha inciso anche sulla modifica della disciplina relativa allo scioglimento della comunione legale, che è anticipato rispetto alla separazione legale.

Prima della entrata in vigore della legge n. 55/2015 i coniugi erano in regime di comunione sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o di omologa della separazione consensuale. Perciò essi avevano difficoltà nel procedere all’effettuazione di acquisti, poiché questi erano destinati inesorabilmente a ricadere in regime di comunione con la persona da cui ci si stava separando.

Dal 26 maggio 2015 l'articolo 191 cod. civ. viene modificato come indicato nel quesito; infatti, dopo il primo comma è inserito il seguente: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.

In pratica  l'ufficiale di stato civile non si limiterà più ad annotare sull'atto di matrimonio con formula 175-bis, la sentenza di separazione giudiziale o la sentenza che omologa la separazione consensuale, ma dovrà annotare lo scioglimento della comunione, che avverrà dalla data dalla quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

Quindi la cancelleria del tribunale dovrà trasmettere un'ordinanza che espliciti tale scioglimento anticipato: l'ufficiale dello stato civile potrà procedere all'annotazione solamente qualora venga trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale l'ordinanza presidenziale o la copia del processo verbale di separazione consensuale, dopo che sia stato omologato.

Il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto prevedere un'apposita formula; in attesa si suggerisce di adattare la formula 184 del D.M., 5/4/2002, aggiungendo un quarto comma del tenore seguente: “La comunione legale di cui all'atto controscritto, si è sciolta dal.... a seguito di …........ (indicare il provvedimento del presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati o il verbale di separazione consensuale).

Se i coniugi erano in regime di separazione dei beni tali specificazione non è, ovviamente, necessaria.

La specificazione è necessaria proprio per la funzione di pubblicità che riveste l'annotazione in parola.

In caso di dubbio è utile contattare la cancelleria del Tribunale per chiedere eventuali integrazioni.

27 settembre 2021        Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley ricorrente QD 1877, sintomo QD1908

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