Richiesta iscrizione anagrafica del figlio minore (comunitario) con certificato di nascita irregolare

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
30 Settembre 2021

Iscrizione figlio comunitario - I genitori hanno requisiti di iscrizione all'anagrafe perché lavoratori dipendenti. Chiedono iscrizione anagrafica del figlio minore con certificato di nascita; i soliti certificati rumeni, non in Convenzione Vienna, plurilingue ma PURTROPPO NON LEGALIZZATI NE APOSTILLATI. Si può procedere anche se l’atto di nascita non è regolare?

Risposta

Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario….omissis…….i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado.

legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

Il certificato plurilingue è un  modello specifico redatto  in più lingue che può essere utilizzato all'estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976. Serve per provare la  data e il luogo di nascita, di matrimonio o di morte di una persona.

Il rapporto di parentela quindi da un documento prodotto dal paese estero che, per avere valore legale in Italia, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.

In alternativa è possibile presentare una certificazione contenente i dati richiesti, rilasciata dalla rappresentanza consolare estera in Italia, in lingua italiana e legalizzata in Prefettura oppure produrre, per i Paese aderenti, certificazione plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

La necessità di conoscere con certezza l’identità del minore ed il conseguente legame di parentela è elemento imprescindibile per procedere all’iscrizione.

Tenuto conto che stiamo parlando di un minore “figlio” di cittadini comunitari regolarmente soggiornanti, ritengo comunque che l’autodichiarazione, in attesa del certificato possa (debba) essere tenuta in considerazione nel rispetto delle tempistiche anagrafiche di definizione della pratica (accetto la dichiarazione ma a condizione che venga presentato nei termini il certificato come da legge).

Tale modo di procedere (l’autodichiarazione) è previsto nelle linee guida dell’U.E. per quel che concerne il soggiorno dei cittadini comunitari… è  molto rischioso negare l’iscrizione di un minore se non si ha la certezza che il documento presentato sia falso.

27 settembre 2021           Roberto Gimigliano 

 

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