Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiNel caso di una procedura di assunzione a tempo determinato di una categoria C istruttore tecnico nell'ambito delle prerogative fissate dall'art. 50-bis del Decreto 189/2016, mediante scorrimento di graduatorie di altri enti, qualora pervenga una manifestazione d'interesse da parte di canditati idonei in graduatorie di categoria D, L'ente è tenuto a scorrere queste ultime oppure vige sempre un criterio di omogeneità tra il profilo richiesto e quello della graduatoria?
L’art. 50-bis della Legge 189/2016 stabilisce che le assunzioni possono essere effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
Per quanto riguarda l’omogeneità del profilo da ricercare rispetto ai profili cui si riferisce la graduatoria da cui attingere, va tenuto presente che ciò presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura, che ha dato luogo alla graduatoria, e la esigenza assunzionale dell’ente. Infatti, in giurisprudenza è pacificamente ribadito, con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La stessa omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quello messo a concorso), come il regime giuridico dei profili, che ha riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti. In particolare, il raffronto delle caratteristiche dei posti da coprire deve essere effettuato sulla base della categoria e del profilo professionale, prestando attenzione ai contenuti della prestazione e alle competenze richieste. Si devono, pertanto, verificare attentamente le declaratorie associate ai due profili per escludere che vi siano aspetti differenziali sia con riferimento alle competenze richieste che con riferimento al contenuto della prestazione esigibile; in caso, invece, che questi aspetti differenziali siano presenti è da escludere che i due profili possano essere considerati equivalenti.
Il riferimento a due categorie di inquadramento diverse impedisce, a parere di chi scrive, l’utilizzo della graduatoria.
23 settembre 2021 Angelo M. Savazzi
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