Diniego domanda acquisto cittadinanza cittadino nato in Italia art. 4 co. 2 Legge 91/92

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
24 Settembre 2021

Oggetto: cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia (art.4 comma 2 legge n.91/1992).
Si richiede un confronto in merito a: cittadino marocchino iscritto dalla nascita nel comune di Corte Franca nato il 4/8/2002; mandato comunicazione per rendere la volontà a gennaio 2020, ad oggi dopo varie comunicazioni con il legale del ragazzo non è stato presentato alcun documento. Se il legale dovesse presentare la richiesta per acquisire la cittadinanza Italiana ad oggi il ragazzo ha compiuto il 19° anno di età e pertanto sarà necessario procedere ad un diniego della domanda, è corretto?

Risposta

Se parlassimo di una mancanza da parte del minore l'art. 33 del D.L. n. 69/2013, come ratificato dalla legge n. 98 del 2013, dispone che gli inadempimenti dei genitori o degli Organi della P.A. in ordine alla iscrizione anagrafica o alla regolarità di soggiorno del minore straniero non sono imputabili al minore stesso. Tale condizione possiamo ritrovarla nell’assenza di riscontro alla convocazione nei termini. 
L'aspirante cittadino deve dimostrare la sua permanenza sul territorio italiano dalla nascita con documentazione idonea. Il che significa che oltre al permesso di soggiorno relativo al periodo in cui risulti essere titolare, dimostri per coprire i "buchi di assenza ufficiale" di essere stato comunque presente con certificati scolastici, di vaccinazione, di ricovero, di iscrizioni in corsi di palestra, di ospitalità in case alloggio, ecc. Insomma con ogni documentazione anche di natura privatistica.
L'allontanamento interrompe la c.d. residenza legale ma è pur vero che l'allontanamento temporaneo per motivi di studio, malattia, assistenza ai familiari all'estero, è stato ritenuto - dalla Circolare n. 22 del 7-11-2007 dalla Circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007 - non preclusivo per l'acquisto della cittadinanza italiana. L'interessato, maggiorenne, deve comprovare le ragioni del suo allontanamento per essere giustificato (quantomeno darne comunicazione).
Quindi, assenze temporanee (così si esprime la Circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007) “ ma non anche dopo il compimento del 19mo anno in quanto nulla viene detto al proposito” non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello "status civitatis", quando l'aspirante cittadino che si sia dovuto recare all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali".
L’obbligo dell’U.di S.C. è quindi quello di informare il cittadino, a partire dai sei mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della facoltà di richiedere la cittadinanza italiana. Da tale comunicazione inizia a decorrere il termine di un anno entro cui manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza. Quindi fino a che non verrà effettuata tale comunicazione, il cittadino straniero potrà sempre fare la propria dichiarazione anche dopo il compimento dei 19 anni (D.L. 69/2013). Nel caso sottoposto, l’interessato non ha adempiuto a quanto previsto dalla legge nonostante l’ufficio si sia prodigato nella ricerca dell’interessato con esatta e puntuale comunicazione. Il legale sicuramente presenterà giustificazioni di vario genere (motivi seri di salute?)…a quel punto l’ufficiale di Stato Civile dovrà valutare se tale condizione era talmente incidente sulla mancata risposta  da non consentire di comunicare con l’ufficio (ma considero tale ipotesi assai remota). In virtù di ampie ma inutili garanzie date al richiedente, (senza esito), ritengo che sia possibile opporre diniego all’istanza. 

dott. Roberto Gimigliano    23 settembre 2021 

 

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