Atto da adottare per locale con assenza di licenza di pubblica sicurezza

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
22 Settembre 2021

Si chiede quale atto deve adottare l'ufficio SUAP per un locale dove i Carabinieri hanno accertato l'assenza della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 17 bis del TULPS, contestando anche altre violazioni quali la presenza di giochi e apparecchiature non conformi all'art. 110 TULPS.

Risposta

Si premette che l’art. 17-bis del T.U.LL.P.S. indica varie sanzioni e non la necessità di una licenza.

Ciò detto, alla luce delle informazioni fornite, si ricorda che la mancanza dell’autorizzazione ex art. 86 T.U.LL.P.S. per l’esercizio del gioco è sanzionata dall’art. 110, comma 9, lett- f-bis) T.U.LL.P.S e che l’Autorità competente è l’A.D.M. regionale a cui andranno inviati gli atti di pertinenza.

Al riguardo, il comune può agire ai sensi dell’art. 17-ter, comma 3 e comma 5 del T.U.LL.P.S.

In linea generale, qualora manchi il titolo allora si procede con "ordinanza di cessazione" (può chiamarsi ordinanza, determina, diffida ecc....). In pratica un ammonimento che ha scarso valore giuridico autonomo perché l’interessato deve cessare a prescindere dall'ordinanza.

Diverso è il caso della presenza di titolo principale (ad esempio si ha la scia di somministrazione) ma si lavora in violazione di prescrizioni specifiche. Qui il legislatore tiene fermo il titolo e prevede una sospensione dell’attività dal trentesimo giorno (immediata solo se riguarda prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene) fino all'adeguamento. In questi casi l'atto potrebbe essere un’ordinanza, determina, diffida o dichiarazione di inefficacia della scia nella parte in cui difetta. Vale lo stesso discorso di prima ma, in questo caso, per poter sanzionare il soggetto occorre adottare questo atto.

Ciò detto si riportano i commi di interesse dell’Ufficio per l’art. 110, evidenziando gli adempimenti da sostenere:

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

 

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

 

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

 

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

22 settembre 2021     F.to Avv. Elena Conte

 

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