Iscrizione temporanea in anagrafe di altro Comune

Risposta al quesito del Dr. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
22 Settembre 2021

Si chiede se il cittadino che ha chiesto di essere iscritto temporaneamente in altro Comune, possa rimanere iscritto all’anagrafe e se è corretto che sia il Comune di residenza a stampare i certificati

Risposta

L’art. 32 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) stabilisce che lo schedario inclu­de i cittadini italiani o stranieri impossibilitati per qualsiasi motivo a trasferire la residenza nel Comune.  La valutazione della motivazione (problemi fami­liari, lavorativi, abitativi, ecc.) è rimessa dunque all’ufficiale d’anagrafe ed è ampiamente discrezio­nale, stante la genericità della norma.

 

Il procedimento per l’iscrizione nello schedario del­la popolazione temporanea richiama in parte quel­lo da osservare nella verifica della dichiarazione di residenza. Esistono differenze in materia di conclu­sione e di scambio di comunicazioni con il Comune di residenza.

Durante l’istruttoria l’ufficiale di anagrafe acquisi­sce elementi utili per valutare l’istanza di iscrizione o per emettere un provvedimento di iscrizione d’uf­ficio, eventualmente assumendo informazioni pres­so il Comune di residenza.  In caso di iscrizione nello schedario il Comune di residenza e l’interessato ri­cevono la relativa comunicazione. L’iscrizione nello schedario della popolazione tem­poranea non può protrarsi oltre un anno.

Esistono due posizioni dottrinali in merito al com­puto della durata complessiva dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. La prima calcola anche i quattro mesi antecedenti l’iscrizio­ne nel registro e «concede» all’interessato i restanti otto mesi. L’altra opinione dottrinale, invece, considera sola­mente il periodo successivo al formale provvedi­mento di iscrizione nello schedario (personalmente propendo per la prima ipotesi)

 

Per quanto concerne la certificazione, l’art. 32 del regolamento anagrafico ne esclude espressamen­te il rilascio.

La risposta alla Sua domanda è :

  1. il soggetto continua a mantenere la propria residenza (intesa come dimora abituale, centro degli interessi) nel comune di provenienza
  2. la certificazione, stante il subentro in ANPR sarà rilasciata da qualunque comune italiano e corrisponderà all’indirizzo del vecchio comune (comune di provenienza)
  3. il comune di iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti non potrà né dovrà rilasciare alcuna certificazione
  4. il comune d’iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti dovrà comunicare la richiesta al comune di effettiva residenza

Per i Clienti Halley: Ricorrente QD n. 1867, Sintomo n. 1898

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×