Iscrizione cittadino extracomunitario con ricevuta del permesso di soggiorno per cure mediche

Risposta al quesito del Dr. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
21 Settembre 2021

E' possibile l'iscrizione in anagrafe con provenienza estero di extracomunitario con la sola ricevuta del permesso di soggiorno per cure mediche? Oppure e' necessario il rilascio del primo permesso?

Risposta

Il principio generale  prevede che la condizione di regolarità del soggiorno dello straniero è dimostrata mediante la titolarità di un permesso di soggiorno (art. 5, comma 1, T.U.I.), il quale è rilasciato agli stranieri entrati regolarmente nel Paese secondo le vigenti disposizioni in materia di immigrazione.

I titoli di soggiorno hanno durata diversificata (da sei mesi a due anni, fino al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo avente durata illimitata), in relazione anche alla causale per la quale essi sono rilasciati

Da quanto detto possiamo dedurre che qualsiasi permesso di soggiorno certifica la regolarità del soggiorno dello straniero e conseguentemente ne consente l'iscrizione in anagrafe, indipendentemente dalla sua durata o dalla causale per la quale esso è stato rilasciato.

Sono egualmente abilitativi anche i permessi con durata semestrale rilasciati a vario titolo, quali — ad esempio, cure mediche, calamità (art. 20-bis T.U.I.) o protezione sociale (art. 18 T.U.I.).

La legge, infatti, non limita il diritto all'iscrizione anagrafica ad alcune categorie di permesso piuttosto che ad altre.

Solo il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale è stato — per un limitato periodo di tempo — inidoneo a legittimare l'iscrizione anagrafica: l'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 113/2018 (meglio noto come 'decreto Salvini'), infatti, aveva introdotto il comma 1-bis all'art. 4, co. 1, D.Lgs. 142/2015 che disponeva che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisse valido titolo per l'iscrizione anagrafica. Il divieto, come è noto, è rimasto in vigore per poco più di un anno, posto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di iscrizione anagrafica introdotto dal D.L. 113/2018, per cui lo straniero regolarmente soggiornante, purché titolare di permesso di soggiorno (ed anche, quindi, del permesso per richiesta di protezione internazionale) può — in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa anagrafica — iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente. Sono poche e limitate le eccezioni che consentono di presentare le dichiarazioni anagrafiche a cittadini stranieri che, pur non essendo ancora in possesso del permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti e sono casi in cui il Ministero dell'Interno è espressamente intervenuto a chiarire le motivazioni ed i confini della deroga e ad indicare la documentazione alternativa al permesso che deve essere presentata al fine dell'iscrizione anagrafica e da considerarsi, pertanto, 'equipollente'.

Possiamo quindi dire che la richiesta del titolo di soggiorno manifesta la volontà da parte dello straniero a volere regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. L’anagrafe è nata per registrare la posizione sul territorio nazionale dei cittadini regolarmente soggiornanti.

 

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