Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
17 Settembre 2021

In seguito a emanazione di provvedimento di allontanamento dall'abitazione, una cittadina italiana chiede che l'ex compagno (padre dei suoi figli), venga cancellato dal proprio stato di famiglia. La nuova dimora abituale del cittadino risulta sconosciuta.

Come procedere? Cancellazione per irreperibilità o per il caso in questione la normativa prevede una procedura "semplificata" e immediatamente attuabile?

Risposta

Il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità previsto dall’art. 11, comma 1°, lett. c.1  del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede diversi tipi di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità e precisamente:

  1. Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
  2. Irreperibilità ordinaria o tout court, accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro;
  3. Irreperibilità per i cittadini stranieri;
  4. Irreperibilità “speciale” per i cittadini stranieri extracomunitari

 

Il caso da Lei prospettato è ricompreso nel punto 2.

 

Come noto, la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire solo se, in seguito a “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” [art. 11, comma 1 lett. c) Reg. Anag., citato].

 

Per stabilire se convenga cancellare per irreperibilità tout court le persone interessate da un siffatto procedimento, occorre effettuare un numero sufficiente di accertamenti e quale è stato l’esito di tali accertamenti; occorre avere contezza di ogni elemento utile, risultante agli atti, che permetta di suffragare con ragionevole certezza lo status di effettiva irreperibilità delle persone di che trattasi. Ove gli elementi acquisiti agli atti sono ampiamente sufficienti per far ritenere all’ufficiale di anagrafe ragionevolmente comprovata la situazione di irreperibilità dei soggetti di che trattasi, allora è possibile procedere.

 

Tale modus operandi si rende necessario in quanto la cancellazione anagrafica è un procedimento estremamente impattante per il cittadino il quale viene privato di tutti i diritti da tale iscrizione derivanti (stiamo parlando di diritti soggettivi perfetti!!!).

 

Per quel che riguarda l’assenza dell’abitazione è sufficiente indicare nel dispositivo dell’atto di cancellazione a firma dell’ufficiale di anagrafe e/o comunque nella comunicazione di avvio del procedimento tale situazione.

 

Tenga comunque presente che a fronte dei diritti del cittadino lo stesso ha anche dei doveri, uno di questi è quello di segnalare la propria dimora abituale entro venti giorni dal momento in cui la dimora abituale è variata! Ovviamente tale periodo finestra non è quasi mai rispettato….ma ciò non giustifica il disapplicare la norma (legge 1228/1954).

La risposta: non è possibile procedere con la cancellazione immediata

14 settembre 2021                 Roberto Gimigliano   

 

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