Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiCon la presente vorrei riportarvi il caso di un cittadino straniero richiedente asilo politico e ospite della XXXX (cooperativa sociale).
Su richiesta della suddetta cooperativa, è stato iscritto con provenienza da altro comune il 07/05/2021 godendo dello status rifugiato politico. Successivamente si è recato presso i nostri uffici per il rilascio della carta di identità. L’ufficio ha provveduto a rilasciare carta di identità cartacea con durata limitata ad anni 3 e valida per il solo territorio nazionale in aderenza all’art. 3 comma 2, lett. A) d.l. n. 130/2020. Nei giorni successivi, l’avvocato della cooperativa ci contesta il rilascio della carta di identità cartacea in quanto il decreto legge, secondo la sua interpretazione, è rivolto ai soggetti che richiedono lo status di rifugiato politico e non a chi tale status di rifugiato gli è stato già concesso dalla commissione territoriale. In seguito a tale osservazione abbiamo provveduto ad annullare la carta di identità cartacea e ne abbiamo emessa una nuova elettronica valida per 10 anni.
Ora la medesima cooperativa in data 08-09-2021 ci chiede la cancellazione dall’anagrafe del cittadino in questione poiché si è allontanato dalla struttura di accoglienza.
La questione è: ai fini dell’emissione della carta di identità cartacea o elettronica e della sua validità (per 3 o 10 anni) ha rilevanza essere un richiedente o aver già ottenuto lo status di rifugiato politico?
Inoltre, a fronte del fatto che il suddetto cittadino non fa parte più del progetto e che la cooperativa ne ha chiesto la cancellazione, possiamo revocargli la carta di identità elettronica?
ll Dl. 21 ottobre 2020 n. 130 dispone, tra le altre cose, che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica sia rilasciata una carta d’identità, non valida per l’espatrio, la cui durata è di 3 anni.
CIRCOLARE N.11/2020 MINISTERO DELL'INTERNO
Il comma 4 stabilisce, inoltre, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe di una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Dovremmo in ogni caso parlare di documento di riconoscimento e non di carta d’identità in quanto la validità non riguarda l’espatrio. Detto questo rispondo alla Sua domanda:
1) Ritengo corretto il principio di rilasciare il documento, nel caso si tratti di persona regolarmente iscritta in anagrafe con validità decennale in quanto regolarmente soggiornante (situazione ancora non perfezionata nel caso di richiedente)
2) Il fatto che l’avvocato abbia espresso la propria opinione (la quale è “almeno questa volta condivisibile” non significa che tutti coloro che ne sentono l’esigenza possano pretendere che l’ufficiale d’anagrafe divenga uno yes-man 3 e questo vale per tutti i soggetti e P.A. esterni
3) La revoca del documento non è assolutamente prevista salvo comunicazioni da parte della Questura in tal senso. Il soggetto potrebbe richiedere l’iscrizione in altro comune ed in ogni caso il documento di riconoscimento consente l’identificazione di qualunque soggetto presente sul territorio nazionale: stiamo parlando di un documento che ha finalità di ordine pubblico.
14 settembre 2021 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1862 sintomo n. 1893
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