Assunzione a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale di un istruttore vigilanza

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
15 Settembre 2021

L'assunzione a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale di un istruttore vigilanza è consentita oltre i limiti di legge per lavoro flessibile ma entro un periodo di 5 mesi nell'anno solare non prorogabili quindi si chiede se l'esigenza di carattere stagionale può essere giustificata oltre che per attività di vigilanza nel periodo estivo anche per altre attività inerenti a manifestazioni che si svolgono nel mese di ottobre/novembre.

Risposta

Si premette subito che, fatto salvo il caso in cui il quesito si riferisca ad altri vincoli, non valgono i limiti di durata (cinque mesi non rinnovabili) previsti in costanza del riassorbimento del personale degli enti di area vasta (cfr. Corte dei conti ligure, con la deliberazione n. 83/2018); ci si riferisce alla limitazione della durata massima dei cinque mesi non prorogabili prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del D.L. n. 78/2015 secondo cui «Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto … per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili».

Secondo la citata deliberazione del Corte dei Conti, il contingente massimo di personale stagionale assumibile, fino alla sottoscrizione definitiva del rinnovo contrattuale delle funzioni locali, è stabilito dall'articolo 23 del D.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act 2) secondo cui «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 …».

Avuto riguardo alla durata massima dei cinque mesi prevista dal D.lgs. n.81/2015, il limite temporale non può che essere collegato al primo periodo del comma 6: «Fino al completo assorbimento del personale …». Poiché il riassorbimento è stato completato, non sono valgono più le limitazioni temporali, applicandosi per i vigili stagionali le medesime disposizioni limitative del lavoro flessibile tra cui una durata non superiore a trentasei mesi.

Ciò detto, le nuove diposizioni previste per il personale a tempo determinato all’interno del vigente CCNL Funzioni locali sono regolate dall'articolo 50 che conferma sia le disposizioni sul limite percentuale di contratti flessibili secondo il D.lgs. n. 81/2015 sia, in riferimento alla durata, le disposizioni dell'articolo 36 del D.lgs. 165/2001 sul limite massimo dei trentasei mesi. Il nuovo contratto prevede, tuttavia, possibili eccezioni per un eventuale superamento della percentuale del 20% del personale a tempo indeterminato e della durata massima possibile dei contratti (elevata fino a 48 mesi).

Gli enti locali possono, infatti, superare il contingente massimo, senza alcuna limitazione percentuale sul rapporto del personale presente a tempo indeterminato, nei seguenti casi:

a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati;

g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Sul punto, il comma 11 del citato art. 50 così recita:

11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Va richiamato, inoltre, l’art.36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n.101, convertito in Legge n. 125/2013 che dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35…omissis… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.

Si richiama, inoltre, il testo dell’art. 92, secondo comma, del T.U.EE.LL.:

2.  Nei comuni interessati  da  mutamenti demografici stagionali in relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento  può  prevedere  particolari  modalità di selezione per l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni

caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Ciò detto, la possibilità di assumere “vigili urbani” per esigenze stagionali rinverrebbe il suo fondamento in
diverse previsioni contrattuali e normative, tra cui anche
l’art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 285/1992 (c.d.
codice della strada), che attribuisce tale facoltà a valere sulle risorse provenienti dalle sanzioni per
violazioni al codice della strada.

Quindi, la possibilità di assumere agenti di polizia locale per esigenze stagionali costituisce un assunto talmente pacifico da poter essere dimostrato attraverso il mero rinvio alle molteplici previsioni normative che se ne occupano (sopra richiamate), come pure ai plurimi pareri rassegnati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (cfr., tra i tanti, Sez. Puglia, deliberazioni nn. 97/PAR/2014, 140/PAR/2014, 232/PAR/2015, ma anche la citata deliberazione n. 31/2017/PAR della Sez. Campania).

In conclusione, la risposta è affermativa ma si tratterà di porre bene in evidenza, nell’apparato motivazionale, la sussistenza delle eccezionali esigenze di carattere temporaneo e stagionale poste alla base delle assunzioni dei “vigili” in questione come, ad esempio:

  • che il ricorso a dette figure nel periodo estivo abbia sempre rappresentato una necessità ineludibile per un ente turistico quale è il vostro Comune;
  • dalla forte vocazione turistica del Comune,
  • dalla notevole presenza turistica nella stagione interessata, calcolata in circa…..persone e relativi mezzi di locomozione;
  • della consistenza della dotazione organica dei “vigili”;
  • del diritto del personale in servizio di fruire del periodo di ferie estive spettante (due settimane);
  • della necessità di articolare il servizio per turni;
  • dalla complessità e specialità della normativa di sicurezza applicabile (“Decreti sicurezza”, normativa Covid, polizia amministrativa, codice penale di e procedura penale, con il conseguenziale compendio di procedure operative da applicare).

 10 settembre 2021        Elena Conte 

 

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