Installazione impianto fotovoltaico a terra, in zona classificata agricola da PRG alla luce decreto Agricoltura (DL 63/2024)
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiIl Sig. X è proprietario al 100% di un A3,di un C2 di un C6 destinati ad abitazione principale e pertinenze sino al 30/06/2021.
Dal 1/7/2021, a seguito allontanamento dalla casa A3 assegnata alla compagna ed ai figli, il Sig. X ha trasferito la residenza nel C2 di Sua proprietà (l’ufficio anagrafe e l’ufficio di Polizia Locale non hanno potuto che constatare la Sua presenza in loco).
A questo punto mi chiedo:
- come può l’ufficio tecnico non rilevare l’inidoneità alloggiativa in un C2 che ha destinazione diversa dall’abitazione
- come deve comportarsi l’ufficio tributi.
a) L’A3 assegnato dal Tribunale alla ex compagna (non moglie) ed ai figli deve considerarsi esente in quanto abitazione principale della famiglia di fatto? (la normativa per le agevolazioni sull’abitazione principale fa riferimento all’ex casa coniugale ma i soggetti in questione non erano sposati);
b) è possibile esentare il C2 ove risiede il Sig.X considerandolo abitazione principale anche se catastalmente non può esserlo?
c) in caso il C2 si potesse considerare abitazione principale del Sig. X, il C6 ne potrebbe essere pertinenza?
d) …oppure il C2 ed il C6 sono da considerarsi entrambi “altri immobili”?
b-c-d) La condotta tenuta dall’Ufficio tecnico lascia perplessa anche la sottoscritta. Ad avviso di chi scrive finché l’unità immobiliare risulterà accatastata come C2, dovrà essere considerata pertinenza dell’A3, insieme con il C6, e scontare l’ordinario regime impositivo.
Si ritiene opportuno però sollecitare un coordinamento con l’Ufficio tecnico affinché l’occupante del C2 regolarizzi quanto prima la propria situazione, ovvero: o non utilizzi il C2 come abitazione perché inidoneo – e diventi destinatario delle opportune sanzioni - o, avendolo reso idoneo a tal fine, proceda con l’aggiornamento a livello catastale.
31 agosto 2021 Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 803 sintomo n. 848
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 marzo 2025
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