Trasferimento di residenza in unità immobiliare classificata C2

Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
02 Settembre 2021

Il Sig. X è proprietario al 100% di un A3,di un C2 di un C6 destinati ad abitazione principale e pertinenze sino al 30/06/2021.

Dal 1/7/2021, a seguito allontanamento dalla casa A3 assegnata alla compagna ed ai figli, il Sig. X ha trasferito la residenza nel C2 di Sua proprietà (l’ufficio anagrafe e l’ufficio di Polizia Locale non hanno potuto che constatare la Sua presenza in loco).

A questo punto mi chiedo:

- come può l’ufficio tecnico non rilevare l’inidoneità alloggiativa in un C2 che ha destinazione diversa dall’abitazione

- come deve comportarsi l’ufficio tributi.

a) L’A3 assegnato dal Tribunale alla ex compagna (non moglie) ed ai figli deve considerarsi esente in quanto abitazione principale della famiglia di fatto? (la normativa per le agevolazioni sull’abitazione principale fa riferimento all’ex casa coniugale ma i soggetti in questione non erano sposati); 

b) è possibile esentare il C2 ove risiede il Sig.X considerandolo abitazione principale anche se catastalmente non può esserlo? 

c) in caso il C2 si potesse considerare abitazione principale del Sig. X, il C6 ne potrebbe essere pertinenza?

d) …oppure il C2 ed il C6 sono da considerarsi entrambi “altri immobili”?

Risposta
  1. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 11416/2019 ha optato per un’interpretazione estensiva dell’art.4, c. 12, D.L. n. 16/2012 ai sensi del quale l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Secondo la Corte, anche se detta disposizione non disciplina espressamente l’analoga situazione in cui può ritrovarsi una coppia di fatto, non può non concludersi che anche nelle convivenze more uxorio, in presenza di figli nati dai due conviventi, l’assegnazione dell’immobile al genitore collocatario determini in capo a quest’ultimo una detenzione qualificata sull’immobile. Il soggetto passivo dell’imposta diventa dunque il genitore assegnatario, anche nei casi in cui questi non sia comproprietario dell’immobile. Pertanto, nel caso di specie, la madre assegnataria potrà fruire dell’esenzione da abitazione principale.

b-c-d) La condotta tenuta dall’Ufficio tecnico lascia perplessa anche la sottoscritta. Ad avviso di chi scrive finché l’unità immobiliare risulterà accatastata come C2, dovrà essere considerata pertinenza dell’A3, insieme con il C6, e scontare l’ordinario regime impositivo.

Si ritiene opportuno però sollecitare un coordinamento con l’Ufficio tecnico affinché l’occupante del C2 regolarizzi quanto prima la propria situazione, ovvero: o non utilizzi il C2 come abitazione perché inidoneo – e diventi destinatario delle opportune sanzioni - o, avendolo reso idoneo a tal fine, proceda con l’aggiornamento a livello catastale.

31 agosto 2021              Lorella Martini 

 

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