Durata contratti di lavoro a tempo determinato

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
03 Settembre 2021

Questo Ente, in sede di approvazione del piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023, ha previsto, genericamente, la proroga del rapporto di lavoro con operaio assunto il 16/03/2021, cat. B1, in scadenza al 15/09/2021.

Si chiede di conoscere:

- fino a quale data il rapporto potrà essere prorogato;

- quante proroghe potranno essere effettuate;

- la normativa di riferimento relativa alle proroghe del rapporto di lavoro;

- la necessità di integrare il predetto atto deliberativo con eventuale nuovo atto di giunta nel quale si espliciti la nuova scadenza del rapporto, eventualmente nel 2022.

Risposta

La durata massima dei contratti di lavoro determinato secondo l’art. 50, comma 2, del CCNL funzioni locali è di 36 mesi prorogabili, secondo il successivo comma 11, di ulteriori 12 mesi nei seguenti casi:

  1. attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
  2. particolari necessità di enti di nuova istituzione;
  3. introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
  4. prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
  5. rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
  6. progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
  7. realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
  8. proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

 

Nei casi appena elencati, in cui è consentita la proroga per ulteriori 12 mesi, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a dieci giorni.

Nell’ipotesi prospettata dal quesito si deve ritenere prorogabile il contratto se non si supera il periodo massimo sopra indicato, come peraltro si deduce implicitamente dalla lettura dell’art. 50, comma 2, del CCNL 21.5.2018.

In ogni caso la proroga del contratto a tempo determinato deve essere prevista dal Piano dei fabbisogni di personale. Infatti, secondo l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 non è possibile procedere ad assunzioni di personale se non prevista nel Piano triennale dei fabbisogni. La norma riguarda qualsiasi tipo di assunzione e riguarda anche l’ipotesi di proroga di un contratto a tempo determinato in quanto la proroga determina una prosecuzione del rapporto oltre il termine previsto dal precedente piano triennale in base al quale era stata fatta l’assunzione del dipendente.

Il successivo art. 35 conferma che i reclutamenti devono essere fatti sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni.

L’atto con il quale si dispone la proroga e la conseguente appendice al contratto individuale di lavoro finalizzato alla proroga del rapporto di lavoro sono, invece, atti di natura gestionale (art. 5, comma 2, DLgs. 165/2001, art. 107, comma 3, lettere c) ed e) DLgs. 267/2000).

31 agosto 2021                 Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 3778 sintomo n. 3889

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