Compensi accessori a dipendente con debito orario

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
01 Settembre 2021

Una dipendente ha un debito orario per l'anno 2020. Si chiede se è possibile erogare per intero i compensi accessori nonostante che il dipendente ha questo debito orario.

Si tratta del rischio, disagio e performance relative al 2020 da erogare a dipendente che ha avuto la decurtazione dello stipendio per ore non lavorate.

Quesito: l'accessorio spetta per intero oppure va riproporzionato alle ore lavorate?

Risposta

Rispetto al quesito posto occorre distinguere i vari istituti del trattamento accessorio.

Preliminarmente si osserva che indennità di rischio e indennità di disagio sono confluiti nella nuova indennità per le condizioni di lavoro disciplinata dall’art. 70-bis del Ccnl 21.5.2018, che si configura come una indennità giornaliera erogata, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività rientranti nelle tre tipologie elencate dal comma 1 del citato art. 70 (attività disagiate, esposte a rischi e pericolose o dannose per la salute, implicanti il maneggio di valori). La configurazione dell’indennità esclude dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza). L’indennità viene, quindi, erogata per ciascuna giornata di presenza effettiva al lavoro, dovendosi escludere, in ogni caso, dal computo dell’indennità, le assenze giustificate dal lavoro, sia per intere giornate di attività che per assenze ad ore che abbiano il carattere della prevalenza rispetto al debito orario giornaliero del lavoratore in occasione della giornata di assenza.

Con riferimento ai trattamenti accessori di natura incentivante finalizzati a remunerare la performance organizzativa e individuale, in linea generale si tratta di incentivi annuali legati alla valutazione individuale di performance, effettuata sulla base del sistema adottato dall’ente e tenendo conto dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, oggetto di contrattazione integrativa. Alla valutazione annuale concorre il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali di performance assegnati al dipendente; pertanto è quest’ultimo che concorre a determinare l’esito della valutazione e quindi il concorso ai relativi premi incentivanti. Per cui il debito orario non incide sull’entità della premialità atteso che questa è legata all’esito della valutazione individuale. Il sistema adottato dall’ente può ben prevedere che debba esservi un periodo minimo di presenza in servizio affinché si possa dar corso alla valutazione individuale, ma in questo caso è la possibilità stessa di accedere alle premialità che viene inibita dalla mancanza delle condizioni per la conclusione del processo valutativo.

31 agosto 2021             Angelo M. Savazzi  

 

Per i clienti Halley: Ricorrente QP n.3771, Sintomo n.3882

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