Certificazione covid e rendiconto

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
01 Settembre 2021

A seguito dell'invio della certificazione covid in data 31.07.2021, mi trovo a dover modificare l'allegato a2 del rendiconto di gestione approvato in data 28.05.2021. Col procedere all'accantonamento ne deriva un disavanzo di amministrazione (come da allegato). Pertanto chiedo: a) Come posso ripianarlo? Iscrivendolo in bilancio tra le uscite (mediante una variazione di bilancio, avendo già approvato il bilancio 2021/2023) in tre anni o la normativa covid prevede qualcosa di diverso? b) Devo riportare in bilancio anche la somma di € 36.191,00 derivante dal calcolo della certificazione covid?

Risposta

Prescindendo in questa sede dall'esame della quantificazione degli importi indicati nella certificazione e nell'allegato a/2 (argomento che esula dalla richiesta formulata con il quesito), si premette che per la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2) codesto Ente non potrà avvalersi della procedura semplificata introdotta dall'articolo 15-bis del d.l. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, che ha attribuito la relativa competenza al responsabile del servizio finanziario, in quanto da tale rettifica deriva un disavanzo di amministrazione (importo negativo della lettera E del prospetto relativo al risultato di amministrazione), per cui sarà necessario adottare una delibera del consiglio comunale, il quale dovrà contestualmente provvedere al ripiano del disavanzo conseguente a detta rettifica o mediante applicazione del disavanzo stesso all'esercizio in corso di gestione ovvero ripartendolo nel triennio considerato nel bilancio di previsione (articolo 188, comma 1, del TUEL); la normativa connessa all'emergenza Covid-19 non prevede per la fattispecie in esame altre modalità di ripiano.

Per quanto concerne le risorse costituenti il c.d. "Fondone" non utilizzate nel 2020, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione (articolo 1, comma 823, della legge n. 178/2020: legge di bilancio 2021) e risultanti dall'allegato (rettificato) a/2, si evidenzia che tale quota di avanzo vincolato andrà applicata al bilancio, in toto o in parte, nel momento e nella misura in cui sarà necessario utilizzarla per finanziare spese connesse con la situazione emergenziale derivanti dal COVID-19: al riguardo si ricorda che il citato comma 823 espressamente dispone che l'utilizzo di detta quota vincolata non è soggetto ai limiti previsti, per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

28 agosto 2021             Ennio Braccioni

 

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