Intervento sostitutivo verso un'agenzia interinale

Risposta al quesito del Dr. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
31 Agosto 2021

Per procedere con l'intervento sostitutivo verso un'agenzia interinale dobbiamo conteggiare tutto l'importo della fattura esclusa la ritenuta oppure dobbiamo prendere in considerazione solo l'importo delle commissioni che noi paghiamo alle stesse per il pagamento degli oneri diretti o riflessi ai soggetti utenti delle agenzie interinali?

Risposta

 Premesso che di interventi sostitutivi la norma ne prevede di 2 tipologie, rispettivamente ai commi 5 “inadempienza contributiva” e 6 “ritardo nel pagamento delle retribuzioni” del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), i quali recitano:

“5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 162

5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.163

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.”;

entrambe le fattispecie però, ai fini dell’intervento sostitutivo, sembrano fare riferimento al totale dell’importo da liquidare (alla stazione appaltante o al subappaltatore), letteralmente:

 

la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza;

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

 

Si ritiene quindi, nella fattispecie prospettata, che l’intervento sostitutivo avrà ad oggetto l’intera somma da liquidare con la fattura e non le sole commissioni spettanti all’Agenzia di Somministrazione Lavoro.

Tale interpretazione è in linea anche con i chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare 54/2012 (l’intervento sostitutivo è stato introdotto con il DPR n. 207/2010, e poi introdotto nel TU Appalti), la quale ha precisato che l’intervento sostitutivo: “comporta che il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.”

 

25 agosto 2021                                                Dott. Fabio Bertuccioli


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