Procedura di mobilità in entrata di personale di altra amministrazione di categoria B3

Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
26 Agosto 2021

Alla luce della normativa attuale in materia di progressione verticale si chiede se a seguito di procedura di mobilità in entrata di personale di altra amministrazione di categoria B3, si possa in un secondo tempo procedere alla valutazione comparativa e procedere in un passaggio di livello a C1 dello stesso personale.

Quali sono i vincoli per la procedura comparativa in materia di assunzione e fabbisogno del personale e trattandosi di personale in mobilità deve rispettarsi una tempistica particolare prima di procedere al passaggio di categoria. Inoltre sempre alla luce della normativa vigente in materia di mobilità volontaria quali sono le condizione perché possa non essere necessario il nulla osta al trasferimento.

Risposta

Nulla osta all’inquadramento del personale in categoria C1, a seguito di procedura concorsuale, al quale legittimamente potrà partecipare anche il dipendente di categoria giuridica B3, pervenuto nell’ente di destinazione tramite procedura di mobilità volontaria.

Nel caso di mobilità, si ha un cambio del datore di lavoro che prosegue – in continuità – con il precedente. Motivo per cui, eventuali requisiti specifichi richiesti e previsti dal bando di concorso, dovranno necessariamente tener conto anche del servizio prestato con il precedente datore di lavoro.

L’eventuale progressione di carriera, effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 15, Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (o normativa che consenta una riserva al personale interno), dovrà essere prevista nel piano triennale del fabbisogno del personale e dovrà rispettare i limiti di spesa applicabili all’ente (decreto 17 marzo 2020).

Per quanto riguarda il nulla osta, si rinvia al testo vigente dell’articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Di norma, il nulla osta resta obbligatorio da parte dell’amministrazione cedente in tre casi:

  • posizioni motivatamente infungibili;
  • personale assunto da meno di tre anni;
  • quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.

L’articolo 3 del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito – con modificazioni – in Legge 6 agosto 2021 n. 113, inserendo il comma 1.1 all’articolo 30 del citato Decreto legislativo 165/2001, ha precisato che le disposizioni succitate non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

25 agosto 2021 – Fabio Venanzi

 

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