Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
QuesitiLo scrivente Comune si avvale della centrale unica di committenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. In sede di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del suddetto d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., si chiede, con riferimento alla quota spettante alla centrale unica di committenza (la quale è composta da dipendenti pubblici di diverse Amministrazioni), se gli incentivi debbano essere: a) pagati da questo Comune direttamente ai componenti della centrale unica di committenza considerandoli come reddito da lavoro dipendente; b) oppure, rimborsati da questo Comune alla centrale unica di committenza una volta che la stessa abbia dimostrato di averli erogati.
Con deliberazione n. 73/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è stato osservato che in base a quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 113 del Codice degli appalti, “(g)li incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Dunque, nelle forme dettagliate dallo stesso articolo 113, gli incentivi tecnici traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi.
L’inserimento del cit. comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017, ricorda il Collegio, è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie che, proprio per la prescrizione specifica, stabilisce nella sua deliberazione 6/2018/QMIG “una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.” Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e collaboratori.
Inoltre il comma 5 del citato articolo dispone che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
Dunque, stante il carattere aperto della citata previsione, sulle modalità e sul quantum da pagare occorre una previa disciplina regolamentare o almeno convenzionale tra singoli enti e centrale che tenga conto delle specificità di ogni modello organizzativo.
Stabilire ex post le regoli anzidette mal si concilia con la esigenza richiamata dalle varie sezioni di controllo contabile della Corte dei conti di provvedere in materia ad una preventiva regolamentazione, salvi gli aspetti di contrattazione decentrata di cui al citato comma 2.
Pertanto, in mancanza di apposita disciplina interna si suggerisce di provvedere come previsto dalla normativa e dalla Corte dei conti, comunque prevedendo una disciplina transitoria in via del tutto eccezionale da applicare alle fattispecie come quella in oggetto al fine di evitare situazioni di contenzioso e di conflitto col personale interessato.
Dr. Eugenio De Carlo 23/08/2021
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