Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dr. Savazzi Angelo Maria
QuesitiQuesto ente ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un operaio Categoria B3 nell’ultima parte dell’anno 2020. A conclusione del concorso il primo classificato è stato regolarmente assunto.
In previsione dell’unificazione di alcuni servizi, tra cui anche quello della manutenzione del patrimonio con un comune limitrofo, questo ente avrebbe l’intenzione di istituire un ulteriore posto in Cat. B3 per assumere a tempo indeterminato un ulteriore operaio mediante scorrimento della stessa graduatoria.
Alla luce della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 91 del TUEL si chiede:
E’ possibile procedere all’assunzione nei termini indicati, previa opportuna previsione nel Piano dei fabbisogni di personale. Ciò potrà avvenire in deroga alla previsione di cui all’art. 91, comma 4, del TUEL, attesa la specifica espressa deroga di cui all’art. dell’art. 17 ultimo comma del decreto legge 162/2019 (c.d. “milleproroghe”),
Per quanto riguarda la validità delle graduatorie concorsuali è oggi prevista la validità biennale decorrente dalla data di approvazione (art. 35, comma 5-ter, del DLgs. 165/2001) anche se l’art. 91, comma 4, del TUEL ne prevede la validità triennale.
Sul tema occorre osservare come l’art. 1, comma 149, della legge 160/2019, (legge di bilancio per il 2020), espressamente modificando il comma 5-ter dell’art. 35, DLgs. 165/2001, ha sostituito, nel contesto della norma, il generale termine di vigenza di tre anni dalla data di pubblicazione delle graduatorie concorsuali delle amministrazioni pubbliche con il più breve termine di due anni dalla data della loro approvazione. In disparte l’intervenuto mutamento del momento di operatività del termine iniziale di vigenza che, infatti, viene ricondotto all’atto dell’approvazione della graduatoria e non più al momento della sua pubblicazione, la questione insidiosa che si pone, ad oggi, agli operatori delle amministrazioni locali è rappresentata dalla perdurante compatibilità della norma speciale contenuta nel predetto art. 91, ultimo comma, del TUEL – il quale prescrive che, per gli enti locali, le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione – con la riscrittura ordinamentale del termine generale di vigenza biennale delle graduatorie stesse generata, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Dlgs 165/2001 (tra cui sono annoverati anche gli enti locali), dalla novella recata dal richiamato art. 1, comma 149, della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2020.
A ben osservare, tuttavia, soccorre - a favore della precettività della nuova previsione ordinamentale, portata dalla richiamata legge 160/2019, anche nei riguardi delle amministrazioni locali indicate all’art. 2 del ridetto DLgs. 267/2000 – l’applicazione del principio dettato dal combinato delle norme di cui agli artt. 88 e 89 del citato Tuel, in particolare il recepimento dinamico delle statuizioni proprie del DLgs. 165/2001 che tale combinazione prescrittiva determina in relazione all’ordinamento interno degli enti locali. Il menzionato art. 88, infatti, dispone che, all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, si applichino le disposizioni del DLgs. 165/2001, mentre il successivo art. 89 prescrive, al comma 1, che gli enti locali disciplinino, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e, al comma 2, let. d), che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tra le altre, nella materia dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.
La sintesi delle due disposizioni, pertanto, porta a ritenere che l’ordinamento interno agli enti locali, con specifico riferimento alla disciplina per l’accesso al lavoro, dal cui ambito è difficile escludere la procedura concorsuale pubblica, debba porsi quale regolazione direttamente ricettiva, in senso dinamico, delle prescrizioni generali rinvenienti dal testo unico sul lavoro pubblico, come espressamente declinato dal ricordato art. 88 del Tuel, tra le quali è agevole riconoscere l’immediato accoglimento delle norme dettate, dall’art. 35 Dlgs 165/2001, per la disciplina del reclutamento del personale, nel cui contesto opera il rinnovato comma 5-ter che detta la nuova vigenza biennale delle graduatorie concorsuali per tutte indistintamente le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le amministrazioni locali.
Trattandosi, pertanto, di rinvio legislativo di carattere mobile, le norme ordinamentali generali dettate dal testo unico sul lavoro pubblico in materia concorsuale, come le relative modifiche ed integrazioni, trovano residenza diretta ed immediata nel contesto regolativo in esame, a prescindere, dunque, da un’esplicita prescrizione legislativa di natura derogatoria ai sensi del già ricordato art. 1, comma 4, del Tuel.
Dal 2020, quindi, le nuove graduatorie hanno validità due anni dalla data di approvazione.
Per i clienti Halley: Ricorrente QP n. 3761, Sintomo n. 3872
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 21 maggio 2025
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