Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiDovendo preparare la proposta deliberativa circa le eventuali eccedenze del personale, delibera propedeutica alla redazione del fabbisogno del personale, si chiede di conoscere se il rapporto spesa personale / spesa corrente, dato necessario da inserire sulla medesima proposta, sulla base delle previsioni del D.L. n. 98/2011, sia riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato o all'ultimo rendiconto finanziario approvato.
Nella fattispecie l'Ufficio finanziario dell'Ente mi anticipa che l'ultimo consuntivo/rendiconto approvato è quello del 2019, dato già inserito nella precedente deliberazione di G.M. del 2020, quindi si domanda se può essere confermata la stessa percentuale anche per il redigendo atto per l'annualità 2021 di rilevazione annuale eccedenza di personale ai sensi dell'art. 6 comma 1 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Nel quesito vengono indicati due diversi provvedimenti: la deliberazione relativa alla verifica delle eccedenze di personale (prevista dall'articolo 33 del d. lgs. n. 165/2001) ed il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP), previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto, provvedimenti che sono tra loro funzionalmente collegati in quanto il primo è presupposto necessario per il secondo.
Per quanto riguarda il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, il richiamo al d.l. n. 98/2011 appare improprio per i seguenti motivi:
- se riferito alla delibera concernente le eccedenze di personale: il contenuto di tale atto è meramente ricognitorio della situazione (numerica) del personale in servizio, e le norme in materia di personale contenute nell'articolo 16 di detto decreto n. 98/2011 non fanno alcun riferimento al suddetto rapporto, né tale riferimento è rinvenibile nell’art. 33 del citato d. lgs. n. 165/2001;
- se riferito al PTFP: il rapporto tra spese di personale e spese correnti da considerare è quello previsto dall'articolo 1 del D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33 del d.l. n. 34/2019, per il calcolo del quale va tenuto conto, per le spese di personale, degli impegni risultanti nell'ultimo rendiconto approvato e, per la spesa corrente, della media degli accertamenti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
18 agosto 2021 Ennio Braccioni
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Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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