Proroga termini in materia programmi di opere pubbliche stabiliti alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiL'Enel ha inviato diverse fatture di gas da dicembre 2018 in poi. La sottoscritta ha inviato una nota in cui si eccepisce la prescrizione di quelle risalenti a più di due anni. Enel ha risposto nel modo seguente: Informiamo che le fatture non hanno i requisiti per la prescrizione del credito poiché trattasi di forniture destinate all'illuminazione pubblica ed alla pubblica amministrazione. Pertanto, confermiamo la legittimità di quanto calcolato con l'emissione delle bollette in questione che, se non ancora saldate, dovranno essere pagate come previsto. E' corretto?
Con l'articolo 1, commi 4 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il legislatore è intervenuto sulla disciplina della prescrizione dei crediti derivanti dalla fornitura, tra l’altro, di energia elettrica e gas naturale, riducendola da cinque a due anni e individuando nei clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, il perimetro soggettivo di applicazione di tali disposizioni (perimetro che costituisce di norma l’ambito soggettivo omogeno di riferimento per interventi di regolazione con finalità di tutela); con successivi provvedimenti della "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" (denominazione poi sostituita con quella di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente": ARERA) sono state definite delle misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali (delibera ARERA n. 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018 e successive modifiche, tra cui la delibera n. 569/2018/R/com del 13 novembre 2018), misure che sono ulteriori, ma non sostitutive, rispetto a quanto previsto dalla sopra ricordata legge di bilancio 2018: sono tali misure di rafforzamento (consistenti in specifici obblighi a carico del soggetto venditore dell'energia elettrica) che non si applicano nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ma la disciplina della prescrizione introdotta dalla ricordata legge di bilancio rimane indubbiamente valida ed applicabile per le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, alla luce delle scarne indicazioni esposte nel quesito, si ha motivo di ritenere che la risposta fornita dall'Enel sia impropria, onde sarebbe opportuno rinnovare in maniera formale la contestazione a detto fornitore eccependo la intervenuta prescrizione del credito vantato e derivante da un conguaglio tardivamente effettuato, ed inviare tale contestazione anche ad ARERA, come previsto per casi del genere dal comma 4, penultimo periodo, dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 205/2017.
16 agosto 2021 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: Ricorrente QR n.3726, Sintomo n. 3781
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: