Risposta al quesito del Dr. Savazzi Angelo Maria
QuesitiIl piano del fabbisogno del Personale, secondo le vigenti disposizioni, pone in alternativa i residui derivanti dalle cessazioni con quelli di cui alla tabella 2 del D.M. 17/3/2020. Dato atto che dal 2016 al 2021 sono cessati 13 dipendenti comunali ai quali occorre aggiungerne 4 fino alla fine del 2021, con un reintegro di solo due unità in quanto la maggioranza delle cessazioni è avvenuta negli anni 2020 e 21. Specificato che con determinazioni del responsabile del Personale sono stati attivati prima del DM anzidetto, in data 20/03/2020 n. 4 concorsi che per effetto della pandemia da Covid-19, si sono concluse nella prima metà del 2021. Date le premesse chiedo: come comportarmi? Aggiornare la Deliberazione n. 136 del 31.12.2019 per il PTFP 2020-2022 e proseguire con le assunzioni previste o inquadrare tutte unità lavorative utilizzando il 26,90 della soglia prevista dalla fascia demografica di appartenenza? Il Comune si trova nella condizione di virtuosità in quanto la media dei rendiconti 2017/2019 meno il FDCE diviso la spesa del personale 2018 è pari al 22,13%. Come muovermi?
Le nuove regole sui budget assunzionali introdotte dal DL 34/2019 e pienamente operative con il D.M. 17/3/2020 impongono alle amministrazioni un costante presidio del rapporto spese di personale/media delle entrate correnti secondo le definizioni previste dal citato DM.
Conseguentemente l’amministrazione è vincolata al non superamento della soglia di virtuosità prevista dalla tabella 1 che è pari a 26,90 per i comuni che ricadono nella fascia con abitanti compresi tra 5.000 e 9.999. Il rapporto, al momento in cui si effettua la verifica, deve utilizzare le grandezze rilevate dagli ultimi rendiconti approvati.
Premesso, quindi, che il rapporto deve essere costantemente monitorato ed è invalicabile, le amministrazioni possono optare o per l’utilizzo dei resti assunzionali del quinquennio antecedente il 2020, nella parte non utilizzata, oppure per l’incremento della spesa del personale del 2019 delle percentuali indicata nella tabella 2 del DM 17.3.2020; tali percentuali sono progressive e quindi includono gli eventuali incrementi di spesa sostenuti negli anni precedenti quello di riferimento: per esempio nel 2021 l’incremento di spesa rispetto al 2018 per i comuni virtuosi è pari al 21%, per i comuni appartenenti alla fascia in esame, e tale percentuale include gli eventuali incrementi di spesa che sono stati generati nel 2020.
Le due opzioni sopra descritte sono alternative, come correttamente è stato riportato nel quesito, e, fermo restando l’invalicabilità del valore soglia del 26,90%, l’amministrazione opterà per l’una o l’altra soluzione in ragione della convenienza in termini di maggiori spazi assunzionali.
In conclusione, va ricordato che la possibilità di optare per le facoltà assunzionali residue riguarda esclusivamente i cinque anni precedenti il 2020 per cui a nulla rilevano le cessazioni intervenute nel 2020 e nel 2021 che, ai fini del regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 2, del DM 17.3.2020, non vanno assolutamente considerate. Infatti tale ultimo regime derogatorio ha la sola finalità di consentire di utilizzare facoltà assunzionali non utilizzate e relative al periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo regime, nella ipotesi che ciò sia più conveniente per l’amministrazione.
Per i clienti Halley: Ricorrente QP n. 3757, Sintomo n. 3868
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
Tribunale dell’Ue del 14/5/2025, sentenza resa alla causa T-36/23
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