Volendo fornire subito una risposta diretta ed esaustiva è possibile affermare che una mostra d’arte qualora sia ad accesso individuale (ovvero, semplicisticamente, se ognuno paga un biglietto ed entra quando vuole) non rientra nell’ambito della normativa del T.U.LL.P.S. In tal caso, si tratta di un’attività libera, senza adempimenti particolari fatti salvi quelli che potreste aver previsto a livello di regolamentazione comunale che però non ne possono mutare/aggravare il regime giuridico di base.
Qualora venga invece organizzato un evento in cui sia prevista la presenza di un artista e tutti accedano per vederne i quadri o i prodotti artistici o per sentirlo parlare allora si ricadrebbe appieno nel regime di cui all’art. 69 del T.U.LL.P.S., ovvero nel caso della presentazione di una SCIA per un afflusso inferiore alle 200 persone.
Al riguardo si riporta, di seguito, un’interessante circolare sul tema.
Circolare prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28-06-2002. Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.LL.P.S.).
Con riferimento all’argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza. In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.
Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l’apertura e l’esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
D’altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.
Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto.
13 agosto 2021 F.to Avv. Elena Conte
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