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INPS – 5 giugno 2025
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiIl quesito riguarda le ore di straordinario effettuate nell'arco di una stessa giornata lavorativa, nella fattispecie un dipendente di ruolo - part/time orizzontale - (18 ore settimanali) può effettuare nell'arco della stessa giornata più ore di straordinario rispetto all'ordinario?
Ed inoltre il tetto massimo di straordinario che si può effettuare nell'arco dell'anno di 180 ore è lo stesso per il dipendente part time orizzontale che comunque copre 5/6 giorni lavorativi alla settimana?
In presenza di comprovate esigenze organizzative, relative, in particolare, ad impreviste assenze di personale, si possono richiedere al lavoratore con rapporto a tempo parziale orizzontale prestazioni di lavoro aggiuntive, ad integrazione della durata settimanale prevista nel contratto individuale di lavoro (nel caso prospettato 18 ore), ma in misura non superiore al numero di ore corrispondenti al 25% della complessiva prestazione oraria mensile (ad esempio: per un tempo parziale di 78 ore mensili, il lavoro aggiuntivo non potrebbe essere superiore a 19,5 ore mensili). Ccnl funzioni Locali 2016-2018, art. 55, comma 2.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno (esempio 6 ore) e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
Il limite massimo delle ore di lavoro aggiuntive, come sopra specificato, non è tassativo: è previsto, infatti, che ulteriori ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto a quelle determinate dal contratto collettivo devono essere retribuite elevando la percentuale di maggiorazione dal 15% al 25% (comma 6).
Tuttavia è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro (esempio 6 ore). Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le 69 modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 ed all’art.38 del CCNL del 14.9.2000. Pertanto il tetto massimo di 180 ore di prestazioni di lavoro straordinario è applicabile anche ai lavoratori a tempo parziale.
Daniele Conforti Consulente del Lavoro Data 13/08/2021
Per i clienti Halley: Ricorrente QP n. 3751, Sintomo 3862
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