Trattamenti economici aggiuntivi per invalidi e mutilati per causa di servizio

Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
23 Agosto 2021

In data 14 aprile 2003 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale del Ministero della Difesa riconosce ad un dipendente l’invalidità per causa di servizio ascrivendola alla tabella A categoria 8°, misura massima.

In data 9 maggio 2006 lo stesso dipendente chiede la liquidazione dell’equo indennizzo, nonché il riconoscimento dei benefici di cui all’art.50 del CCNL 14 settembre 2000.

Il Comune con determinazione del 16 maggio 2006 liquida la somma spettante a titolo di equo indennizzo, senza tuttavia provvedere sulla richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 50 del CCNL 14 settembre 2000.

Il 19 agosto 2020 il dipendente presenta una nuova richiesta di riconoscimento del beneficio in questione, già richiesto nel 2006 e mai liquidato.

Il notevole decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza iniziale ha determinato un mutamento normativo, in quanto con l’art.70 del d. n.112/2018 si è previsto che “a decorrere dal primo gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”.

In chiave interpretativa il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, in mancanza di disposizione transitoria, “sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell’entrata in vigore della legge di abrogazione”.

 

Tanto premesso, si chiede:

 

  1. Se per “atto di attribuzione” del beneficio va inteso il verbale della Commissione Medica che riconosce l’ascrivibilità dell’invalidità alla causa di servizio o l’espresso provvedimento dell’amministrazione di appartenenza che riconosce il beneficio;
  2. Se nel caso descritto, sia possibile riconosce oggi al dipendente il beneficio che gli sarebbe spettato ove l’amministrazione avesse provveduto tempestivamente sulla richiesta presentata (2006), anche solo limitatamente al periodo che va dalla richiesta al 31 dicembre 2008;
  3. Se rispetto al diritto al riconoscimento del benefico di cui all’art. 50 CCNL 14 settembre 2000 opera la prescrizione, nel caso positivo, con quale termine.
Risposta

 

In relazione ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:

 

  1. Per atto di attribuzione, si ritiene che debba farsi riferimento all’atto con il quale l’amministrazione ha riconosciuto il beneficio;

 

  1. Se l’amministrazione avesse riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 50 CCNL 14 settembre 2000, l’erogazione sarebbe avvenuta anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2008, in quanto diritto acquisito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Se così fosse stato, ancora oggi il dipendente avrebbe goduto di tale incremento retributivo. Se l’amministrazione ritiene di dover attribuire il beneficio, in forza della richiesta presentata dal dipendente e non riscontrata per colpa dell’amministrazione, l’erogazione potrà riguardare – al massimo – gli ultimi cinque anni antecedenti il riconoscimento;

 

 

  1. Infatti, in assenza di atti interruttivi, alle retribuzioni si applica la prescrizione breve di cui all’articolo 2948 codice civile.

 

L’ente potrebbe “sostenere” che quale primo provvedimento di attribuzione del beneficio, è stata la determinazione del 16 maggio 2006 e che, per errore, non è stata valutata la “seconda” richiesta di attribuzione del beneficio di cui al citato articolo 50 CCNL 2000.

Ogni ulteriore decisione in merito, potrà essere assunta esclusivamente dall’ente, fermo restando che il dipendente potrebbe citare in giudizio l’ente per il danno economico sofferto (a titolo di minor trattamento retributivo).

 

12 agosto 2021                                                                       Dott. Fabio Venanzi

 

 

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