Sulla possibilità di riconoscere incentivi economici per attività di formazione a favore di tutto il personale e su come finanziare il relativo onere
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34209
Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi
QuesitiIn data 14 aprile 2003 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale del Ministero della Difesa riconosce ad un dipendente l’invalidità per causa di servizio ascrivendola alla tabella A categoria 8°, misura massima.
In data 9 maggio 2006 lo stesso dipendente chiede la liquidazione dell’equo indennizzo, nonché il riconoscimento dei benefici di cui all’art.50 del CCNL 14 settembre 2000.
Il Comune con determinazione del 16 maggio 2006 liquida la somma spettante a titolo di equo indennizzo, senza tuttavia provvedere sulla richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 50 del CCNL 14 settembre 2000.
Il 19 agosto 2020 il dipendente presenta una nuova richiesta di riconoscimento del beneficio in questione, già richiesto nel 2006 e mai liquidato.
Il notevole decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza iniziale ha determinato un mutamento normativo, in quanto con l’art.70 del d. n.112/2018 si è previsto che “a decorrere dal primo gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie”.
In chiave interpretativa il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, in mancanza di disposizione transitoria, “sono fatti salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell’entrata in vigore della legge di abrogazione”.
Tanto premesso, si chiede:
In relazione ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:
L’ente potrebbe “sostenere” che quale primo provvedimento di attribuzione del beneficio, è stata la determinazione del 16 maggio 2006 e che, per errore, non è stata valutata la “seconda” richiesta di attribuzione del beneficio di cui al citato articolo 50 CCNL 2000.
Ogni ulteriore decisione in merito, potrà essere assunta esclusivamente dall’ente, fermo restando che il dipendente potrebbe citare in giudizio l’ente per il danno economico sofferto (a titolo di minor trattamento retributivo).
12 agosto 2021 Dott. Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: Ricorrente QP n. 3749, Sintomo n.3860
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34209
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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