Risposta al quesito del Dr. Luigi D'aprano
QuesitiE‟ stato notificato l'avviso di accertamento IMU 2016 a 4 fratelli che hanno avuto in eredità dalla madre defunta un terreno dato in comodato gratuito ad un soggetto terzo (sig. X) e sul quale quest’ultimo ha abusivamente costruito tutte le unità sotto specificate.
Uno dei fratelli ci ha contattato per richiesta di informazioni relativamente ai predetti avvisi affermando che negli immobili oggetto di accertamento era stata avviata con l’ufficio urbanistica una pratica inerente fabbricati abusivi e successivamente demoliti. Le unità abusive accatastate comprendono un locale per esercizi sportivi cat. C4, un magazzino/deposito cat. C2, una rimessa cat. C6 e una abitazione in villini (Cat. A7). Facendo una visura storica queste unità risultano effettivamente possedute da tali contribuenti al 25% ciascuno.
L’ufficio urbanistica riferisce che il mappale su cui insistono tali immobili esiste solo al catasto fabbricati senza planimetrie (è indicato planimetria assente attribuzione di RC presunta). In riferimento ai 4 fratelli (in qualità di proprietari) e al soggetto X (in qualità di autore dell’abuso) il comune ha emesso un’ordinanza di ripristino e demolizione per abusi edilizi eseguiti in un terreno di loro proprietà censito al catasto terreni (con mappale diverso da quello in cui risultano censite le unità abusive), a cui hanno ottemperato (è in corso la formalizzazione dell'ottemperanza all'ordinanza da parte della polizia municipale).
Per l’anno di imposta 2016 e fino alla demolizione è dovuta l’imposta dai 4 fratelli anche se trattasi di opere abusive costruite dal soggetto terzo X?
La norma prevede l’applicazione dell’imposta per i fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto. Per cui, essendo stati accatastati i fabbricati in questione, si ritiene corretto tassarli fino alla data in cui è avvenuta o avverrà l’effettiva demolizione e soppressione in catasto.
La normalità vorrebbe che la soggettività passiva sia in capo ai possessori del terreno per il diritto di accessione, tuttavia esiste giurisprudenza in merito che sostiene che la disciplina dell’accessione operi solo nei limiti in cui la costruzione sia stata realizzata nel rispetto delle norme che regolano la stessa. Qualora, invece, i lavori siano stati eseguiti in difformità dalla normativa, abusivamente, e dunque in assenza di accordo con i proprietari, la titolarità del bene compete unicamente al soggetto che li ha effettuati (CTP Caltanissetta n. 753/1/2017).
Al fine di non incorrere in prescrizione/decadenza dei provvedimenti accertativi, si consiglia la contestazione ad entrambe le parti in causa.
Per i clienti Halley: Ricorrente QI n. 801, Sintomo n. 846
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 4329/2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 14 marzo 2025, n. 2
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