Trascrizione atto di matrimonio a 2 anni dalla celebrazione

Risposta al quesito del Dr. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
19 Agosto 2021

E' possibile trascrivere un atto di matrimonio, per cui si e' proceduti regolarmente alle relative pubblicazioni, celebrato innanzi al ministro di culto cattolico dopo due anni dalla celebrazione?

   

 

Risposta

La trascrizione nei registri di stato civile avviene ricevuto l’atto di matrimonio, da parte dell’ufficiale di stato civile che  dovrà trascriverlo negli appositi registri nelle 24 ore successive al ricevimento comunicandone l’avvenuto adempimento al parroco.

Se il matrimonio religioso non venisse trascritto nei registri civili resterebbe un atto religioso privo di effetti per l’ordinamento italiano.

La trascrizione dell’atto non ha solo, dunque, una semplice funzione di pubblicità cd. dichiarativa, ma ha anche carattere costitutivo e cioè è fondamentale per la produzione degli effetti civili del matrimonio cattolico che vengono costituiti con effetto retroattivo, ovvero dal giorno della celebrazione.

Vi sono taluni casi in cui la legge prevede che il matrimonio concordatario non possa conseguire (o conseguire subito) gli effetti civili; in tali casi si parla di cause di intrascrivibilità, per cui il matrimonio non potrà essere trascritto, ovvero:

quando gli sposi non abbiano l’età che la legge civile richiede per la celebrazione (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);

quando vi sia un impedimento inderogabile per la legge civile e cioè:

  • quando uno degli sposi è interdetto per infermità di mente;
  • quando tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili;
  • quando sussistono impedimenti derivanti da delitto;
  • quando sussistono impedimenti derivanti da affinità in linea retta.

Tuttavia, anche in presenza di un impedimento inderogabile, il matrimonio può essere trascritto (e conseguire effetti civili) quando l’azione di nullità o di annullamento prevista dalla legge civile non possa essere più promossa.

Si dice trascrizione tardiva quella che segue alla richiesta di trascrizione dopo 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

La legge ammette questo tipo di trascrizione solo se ricorrono due condizioni:

che essa sia richiesta da entrambi i coniugi o anche solo da uno di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro;

che gli sposi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero (per la legge civile) dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.

La trascrizione tardiva ha efficacia retroattiva, non ci sono tempistiche precise e nel rispetto delle condizioni di cui appena detto è sempre possibile.

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1876, sintomo n. 1845

 

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