Pubblicazione atti amministrativi

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Agosto 2021

Ai sensi della vigente normativa relativa alla trasparenza e privacy, la pubblicazione nel sito istituzionale degli atti amministrativi (delibere, determine e ordinanze), oltre alla pubblicazione obbligatoria all'albo pretorio, è prescritta per un minimo lasso temporale o è rimessa alla singola amministrazione la possibilità di rendere disponibili gli atti nel sito del Comune? Ad oggi nel nostro sito sono presenti atti risalenti anche a 10 anni fa, si vuole capire se l'eventuale mancata pubblicazione nel sito istituzionale rappresenti un inadempimento o se all'opposto l'eccessiva permanenza nel sito risulti una violazione.

 

Risposta

La normativa statale di settore prevede che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (art. 124, comma 1, d. lgs. n. 267 del 18/8/2000).

Alle determinazioni gestionali degli uffici si applica, salvo diversa disposizione regolamentare comunale, lo stesso termine di 15 giorni consecutivi di pubblicazioni.

Alle ordinanze si applica il termine di pubblicazione previsto dal provvedimento stesso, altrimenti si applica quello suddetto.

In ordine alle pubblicazione sull’albo pretorio, fin dal 2014, il Garante ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per la diffusione di dati personali online con il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436.

Nelle predette Linee guida del Garante è espressamente sancito che una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio:

- «gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi […]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall´art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice [n.d.r. oggi riprodotto nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice], laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione […]. [In tal caso] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali[,] provvede[ndo] a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).

Quanto alla trasparenza, l’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi   (non gli atti) dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti:

1) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) da pubblicare con link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;

2) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90

Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti devono essere aggiornati semestralmente.

 Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

• gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);

• i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell´incarico);

•  i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

In ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

5 agosto 2021               Eugenio De Carlo   

 

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