Compenso soggetto impiegato in attività socialmente utili

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
06 Agosto 2021

E' volontà dell'Amministrazione impiegare un soggetto in attività socialmente utili, mediante affidamento diretto a caso sociale, particolarmente meritevole di attenzione, seguito e segnalato dai servizi sociali.

L'Ente non dispone di un regolamento per tali attività.

Tale attività sarà remunerata mediante somma ricevuta in donazione.

Si riporta testualmente quanto previsto con delibera di giunta comunale: "la donazione della somma è stata disposta con vincolo di destinazione e verrà utilizzata a sostegno economico di persona disagiata disponibile a compiere lavori di pubblica utilità nell'interesse del Comune".

Si chiede come sia da considerarsi fiscalmente tale compenso percepito per tali attività.

Risposta

I compensi per le attività suesposte sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. l) del DPR 917/1986. Il comune, in qualità di sostituto d’imposta, applica, le ritenute alla fonte e rilascia la relativa certificazione, ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973 e art. 4, comma 6-ter) del DPR n. 322 del 1998.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l’art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR prevede un regime agevolato di tassazione dei compensi per i lavori socialmente utili.

In particolare è previsto che, se i compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili sono percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (considerato al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro, gli stessi si escludono dall’imposizione fino a euro 3.098,74. La parte dei compensi eccedente tale limite si assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis), del DPR n. 600 del 1973.

Per l’applicazione del regime agevolato è necessario che il percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalla citata disposizione (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008).

4 agosto 2021               Fabio Venanzi

 

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