Punibile chi scomputa l’Iva erroneamente corrisposta per un’operazione non imponibile o esente

FISCO OGGI – 3 agosto 2021

Servizi Comunali Fiscalità enti locali

05 Agosto 2021

FISCO OGGI

Detrazione dell’Iva non dovuta, quando non spetta perché illegittima

3 Agosto 2021

Chi scomputa l'imposta erroneamente corrisposta per un’operazione non imponibile (o esente) è punito con una sanzione pari al 90% dell'ammontare della sottrazione compiuta

 

Il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'Iva erroneamente corrisposta in riferimento a un'operazione non imponibile o esente e, pertanto, se detrae l’imposta addebitagli per errore in fattura, è punito con una sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta. Il diritto allo scomputo spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52/E del 3 agosto 2021, ponendosi in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

La Corte suprema, infatti, con la sentenza n. 24289/2020 (vedi articolo “
Iva erroneamente addebitata: la detrazione non è ammessa”), pronunciandosi, tra l’altro, sull’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs n. 471/1997, ha affermato che “come chiaramente si evince dal tenore letterale della richiamata disposizione” la stessa “trova applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili”. (…) “La menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”.

Pertanto, osserva l’Agenzia, alla luce di quanto precisato dalla Cassazione, si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

  1. una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione
  2. una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Quindi, se il cessionario/committente paga al cedente/prestatore – e, di conseguenza, detrae – l'Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta.

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