Iva su lavori sostituzione e posa in opera nuove finstre su immobile sede uffici comunali

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
05 Agosto 2021

Il nostro comune deve sostituire delle finestre (sostituzione e posa in opera delle nuove) e mettere inoltre zanzariere e tende oscuranti. Si chiede se sono soggetti ad aliquota del 10% perché rientranti nei beni significativi.

Risposta

Con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria (rientrando in detta categoria gli interventi oggetti del quesito), l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede che sono soggetti ad Iva con aliquota agevolata del 10% «le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni».

Come precisato con circolare 7 aprile 2000, n. 71/E dell’Agenzia delle Entrate, l'art. 7, comma 1, lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa, con conseguente esclusione degli edifici privi del carattere di stabile residenza (ad esempio, scuole, caserme, ospedali). Tale principio è stato ribadito di recente dalla risposta ad interpello n. 20/2021 dell’Agenzia.

Tanto premesso, nel caso specifico l’intervento è da realizzare su un immobile che non ha prevalente destinazione abitativa, ossia l’edificio dove sono situati gli uffici comunali: di conseguenza, si ritiene che non sia possibile l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% indicata nel quesito. Diversamente, se l’edificio comunale ha prevalente destinazione abitativa (ad esempio, casa di riposo e di lunga degenza), l’applicazione dell’aliquota del 10% è possibile.

 

Inoltre, al par. 4 della medesima circolare n. 71/E del 2000 (v. in tal senso anche risoluzione 6 marzo 2015, n. 25/E), è stato precisato che l'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lettera b). Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo.

La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20 per cento.

Può affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione.

Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato.

Inoltre, come precisato nel par. 3.2 della medesima circolare, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in attuazione delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere che l'agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione.

 

Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'Iva resta applicabile con l'aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno, naturalmente, assoggettati

all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato.

Ciò premesso, nel caso rappresentato, la Fondazione istante si pone quale beneficiario dell'intervento di recupero. In tal senso, le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate nei confronti della Fondazione non costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento di recupero del patrimonio edilizio, non configurandosi come cessione di beni e/o prestazioni di servizi rese all'istante nella veste di appaltatore o di prestatore d'opera.

 

In relazione alle parti dell'immobile che possono beneficiare del regime Iva agevolato di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, si fa presente che al par. 1 della circolare n. 71/E del 2000 è stato precisato che se l'edificio è destinato solo in parte a finalità abitative l'aliquota ridotta è applicabile agli

interventi che interessano le parti comuni dell'edificio sempreché la parte abitativa rappresenti più del cinquanta per cento della superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa, secondo quanto precisato nelle precedenti lettere a) e b).

Tali chiarimenti trovano applicazione anche nella fattispecie in esame in cui, nel rispetto della finalità abitativa e della menzionata percentuale della parte abitativa, sono agevolabili gli interventi sia sulle parti comuni che sulla parte abitativa.

Tale soluzione è avvalorata dalla circostanza riferita dall'istante secondo cui l'edificio su cui effettuare l'intervento manutentivo è destinato per intero a residenza stabile delle collettività che vi alloggiano.

Pertanto, tali interventi, sempre che in base ad apposita documentazione amministrativa emessa dagli enti competenti, risultino riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett a), del d.P.R. n. 380 del 2001, saranno soggetti ad Iva con aliquota del 10 per cento prevista in base all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.

3 agosto 2021               Mario Petrulli 

 

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