Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Un’attività commerciale si occupa di vendita al dettaglio prevalentemente di fiori e piante oltre che di attrezzature e prodotti per l’agricoltura ed il giardinaggio, articoli regalo, per la casa…. E’ a tutti gli effetti un vivaio gestito da due fratelli con due diverse società una che si occupa della serra e una degli articoli diversi. Venivano tassati per la maggior parte della superficie espositiva e di vendita nella categoria 20 (ortofrutta, pescheria, fiori e piante) essendo l’attività prevalente e non calcolando la parte del capannone destinata alla “coltivazione” in vaso di fiori e piante. Adesso pretendono di essere tassati separatamente: il garden solo per la parte destinata all’attività di cassa (100 mq) nella classe 20. mentre il resto (2.500 mq) in classe 10. (negozio) alla luce delle visure camerali dove si evince che attività prevalente è commercio al dettaglio di attrezzature e prodotti per l’agricoltura e giardinaggio; mentre il vivaio dichiara 17 mq come porzione superficie di vendita (cassa) dei fiori coltivati in serra, escludendo anche la parte destinata a “serra non a terra” che credo dovrebbe essere tassata. Poiché non sono d’accordo con la loro istanza in quanto la capacità quali-quantitativa di rifiuto prodotto viene prevalentemente dall’attività di vendita di fiori e piante e la visura camerale non rileva ai fini di dimostrare che l’attività ad es. di vendita di sementi produce più rifiuti rispetto quella di fiori.
Le superfici devono essere tassate in relazione alla loro potenzialità a produrre rifiuti determinata a sua volta dalla destinazione d’uso delle aree. Quando un’utenza presenta una palese suddivisione di attività potenzialmente differente dal punto di vista dei rifiuti prodotti, la TARI consente una suddivisione delle aree, soprattutto se la semplice tassazione dell’attività prevalente potrebbe essere fuorviante rispetto alla reale quantità di rifiuti prodotti. Nel caso in esame opterei per la suddivisione richiesta dal contribuente essendo che le serre (sia quelle a terra che non) producono effettivamente una quantità inferiore di rifiuti (i rifiuti dell’attività agricola sono non assimilabili), rispetto alla area di negozio dove avviene la reale lavorazione delle piante.
23 novembre 2017 Luigi D’Aprano
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
ANAC – 12 maggio 2025 (Delibera n. 176 del 19 marzo 2025)
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 2 del 28 aprile 2025
Agenzia delle Entrate – risoluzione 11 aprile 2025, n. 29
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