Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
31 Luglio 2021

L’art. 35 co. 2 CCNL Enti locali 21/5/2018 relativo alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici prescrive: “I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse”. 

Per quest'ultimo punto riguardante il trattamento economico, se il dipendente si trova nella fascia di riduzione di malattia al 90% (perché sono superati i 270 giorni effettuati nel triennio precedente), allora anche per l'art.35 preso in questa fascia del periodo di comporto deve essere effettuato lo stesso tipo di decurtazione stipendiale del 10% (oltre alla riduzione brunetta nel caso in cui il permesso sia preso a giorni)?

Quindi si chiede conferma che l'art. 35 rientra nel conteggio del periodo di comporto della malattia, e che sia vero che, se viene preso un permesso ex art.35 che corrisponde, ad esempio, al 271esimo giorno di malattia, si debba applicare la riduzione stipendiale del 10%.

Risposta

Si conferma che i permessi disciplinati dall’art. 35 Ccnl funzioni locali vanno considerati ai fini del comporto unitamente alle assenze per malattia. Conseguentemente è corretto che al 271esimo giorno di assenza si applichi la riduzione del 10%.

A tal fine secondo l’orientamento applicativo ARAN CFL8 del 9.10.2018 se il permesso viene fruito per una intera giornata lavorativa, ove questa abbia una durata di 9 ore (per effetto del rientro pomeridiano in presenza di una settimana lavorativa con orario articolato sul 5 giorni), ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno. Le ulteriori tre ore di permesso (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno, comunque, sommate alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto.

I permessi di cui all’art. 35, fruiti ad ore, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Se invece il permesso è fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (art. 35, commi 3 e 6, CCNL 21.5.2018).

29 luglio 2021               Angelo M. Savazzi

 

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