Recupero delle spese di custodia dei veicoli sequestrati
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Dalla modalità di visura della targa alla notifica
Servizi Comunali Codice della strada SanzioniLa notificazione dei verbali all’estero
Per procedere alla notificazione all’estero di verbali relativi a violazioni alle norme del Codice della strada devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il destinatario non deve avere la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio italiano, né deve avere eletto domicilio o costituito un procuratore in applicazione dell’articolo 134, Codice della strada (in tal caso si procede come per le notificazioni in Italia);
• sia possibile conoscere la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.
La normativa di riferimento
Per effettuare la notifica all’estero dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada è applicabile la “Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa”, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 e ratificata in Italia con legge 21 marzo 1983 n. 149.
La Convenzione è applicabile agli Stati sotto indicati, che hanno firmato e/o ratificato la Convenzione medesima:
• Austria
• Belgio
• Estonia
• Francia
• Germania
• Grecia (firmata ma non ratificata)
• Italia
• Lussemburgo
• Malta
• Portogallo (firmata ma non ratificata)
• Spagna
• Svizzera (firmata ma non ratificata)
Cosa fare
Ogni Stato aderente deve designare una Autorità incaricata di:
• fornire assistenza per le richieste di informazioni, ed in particolare, i dati del proprietario del veicolo a partire dalla targa annotata sul verbale di accertamento della violazione;
• ricevere le richieste di notificazione e fornire assistenza per una rapida e efficace conclusione del procedimento notificatorio.
La Convenzione sull’ottenimento di documenti/informazioni permette di ottenere le informazioni necessarie per potere redigere il verbale di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada: partendo dalla targa di immatricolazione del veicolo estero si ottengono le generalità del proprietario a cui notificare l’atto.
Non tutti gli Stati Membri UE hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo; per alcuni Stati sono infatti in atto convenzioni particolari.
Le regole generali
Le regole generali da applicarsi per la notificazione all'estero, affinché la stessa vada a buon fine con il pagamento del verbale, sono le seguenti:
• attenersi sempre alle convenzioni in essere con lo Stato estero al quale si richiedono i dati o verso il quale si vuole notificare il verbale;
• il verbale deve essere compilato sempre nella lingua dello Stato destinatario della notifica, anche quando questa condizione non è prevista specificatamente, in quanto se ne facilita la comprensione e dunque il pagamento. In caso di impossibilità di traduzione, il verbale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Consiglio dell'Unione Europea (inglese/francese);
• le richieste dei dati del proprietario e le richieste di notificazione (salvo non transitino per una Autorità consolare italiana) devono essere redatte nella lingua dello Stato destinatario o in una delle lingue ufficiali del Consiglio dell'Unione Europea (inglese/francese);
• tutte le procedure sono, salvo casi particolari, completamente gratuite. Le autorità estere preposte non richiedono alcun pagamento né per fornire i dati dei proprietari, né per effettuare le notificazioni.
I dati del proprietario e la procedura di notifica
Per ottenere i dati del proprietario di un veicolo a partire dalla targa vi sono possibili le seguenti modalità:
• direttamente al corrispondente P.R.A. locale;
• presso l’Autorità centrale designata;
• presso l’Autorità consolare italiana sul posto, che provvede anche alla notifica del verbale;
• presso l’Autorità locale preposta.
Per la piena efficacia degli accertamenti presso lo Stato estero, e per il buon esito della notifica dell’atto, è importante individuare sempre la nazionalità della targa di immatricolazione del veicolo sanzionato.
La notifica del verbale può essere effettuata rivolgendosi:
• ad una Autorità estera centrale;
• ad una Autorità estera locale delegata dall’autorità centrale per le notificazioni;
• ad una Autorità estera locale delegata dall’Autorità centrale per le notificazioni tramite una autorità consolare italiana;
• all’Autorità consolare italiana che procede con proprie modalità;
• al servizio postale, se previsto (e non vietato) dalla specifica convenzione.
Per i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (cfr. articolo 37, D.Lgs n. 71/2011), l’Autorità consolare italiana può notificare i provvedimenti amministrativi direttamente nello Stato di residenza a mezzo del servizio postale o tramite le Autorità consolari
Per quanto riguarda invece gli stranieri o i cittadini italiani residenti all’estero, ed intestatari di veicoli immatricolati in Italia, la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, deve avvenire presso il domicilio, all’interno del territorio nazionale, risultante dal documento di circolazione del veicolo (articolo 134, codice della strada).
La procedura di notifica a norma della direttiva 2015/413/UE
La Direttiva 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
Se è vero che la nuova direttiva ha standardizzato la procedura, dal momento che ogni Stato si dovrà rivolgere al proprio “punto di contatto nazionale”, è pur vero che ha ristretto l’ambito di applicazione a pochissime infrazioni, ed in particolare:
a) eccesso di velocità,
b) mancato uso della cintura di sicurezza,
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso,
d) guida in stato di ebbrezza,
e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,
f) mancato uso del casco protettivo,
g) circolazione su una corsia vietata,
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Per ogni altra violazione diversa da quelle indicate, e per i veicoli immatricolati in Stati extraUE, si procederà tentando la ricerca dei dati con gli strumenti a disposizione e cercando di notificare i verbali relativi a violazioni commesse da veicoli o da soggetti residenti all'estero.
Lo scambio dei dati tra Stati
Per le indagini relative alle suddette infrazioni in materia di sicurezza stradale gli Stati membri autorizzano i “punti di contatto nazionali” degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli
• dati relativi ai veicoli,
• dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo,
con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate.
Ai fini dello scambio dei dati, ogni Stato membro designa un “punto di contatto nazionale”.
Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal “punto di contatto nazionale” dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati.
Quando si invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare:
• la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale,
• il luogo, la data e l'ora dell'infrazione,
• il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione
• (ove opportuno) i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
E’ chiaro dunque che i dati necessari per la compilazione del verbale (l’informazione) dovranno essere richiesti esclusivamente al “punto di contatto nazionale”, il quale provvederà alla trasmissione degli stessi all’organo di polizia stradale.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo ha il dovere di rispondere, inviando uno specifico modulo, in cui indicare i dati del soggetto trasgressore ovvero può contestare la violazione.
La sanzione deve essere pagata allo Stato membro in cui la violazione è accertata.
Marco Massavelli
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