Stanziamento di oltre 1.3 miliardi di euro per incentivare le ristrutturazioni energetiche dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
Struttura di Missione PNRR – Decreto 9 aprile 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede parere sulla spesa socio- sanitaria relativa al collocamento di un'interdetta presso una struttura. Si rappresenta che la signora è stata istituzionalizzata da minore dunque non a carico di alcun comune, residenza storica AAAAAAA, interdetta in età adulta. Unico riferimento con BBBBBBB è la tutrice ivi residente. Pertanto secondo la legge 328/2000 sarebbe a carico del comune di residenza, dunque AAAAAAA, a parere di AAAAAAA sarebbe a carico di BBBBBBB per l'art.45 del c.c. Si chiede dunque a quale comune spetta la competenza e relativa retta.
Secondo il Min. Interno (parere 28.6.2018), l’art.6, comma 4, della legge n.328/00 prevede che tale onere competa al Comune presso il quale il soggetto interessato abbia la propria residenza prima del ricovero. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio al fine di imputarne le spese a quel comune.
Anche la Corte di cassazione[Sez. I civile, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2183], facendo applicazione della predetta disposizione, ha osservato che con essa «si radica dunque la competenza con riferimento al Comune in cui gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà (responsabilità) o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha inizio, risultando ininfluenti eventuali successivi trasferimenti di residenza degli interessati».
Il criterio introdotto dall’art. 6, comma 4, della L. 328/2000 «che coniuga ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della “residenza”, persegue il deliberato scopo di evitare talune macchinosità dovute alla necessità [di] verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio [Cass. Sez. I civile, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3791, in tema di affidamento di minori a famiglie], e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell’imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti», ribadendo che «in tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio».
28 luglio 2021 Eugenio De Carlo
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