Riammissione a Rottamazione-quater, in arrivo le lettere con il dovuto
FiscoOggi – 16 giugno 2025
Agenzia entrate Riscossione – 26 luglio 2021
Servizi Comunali Imposte e tasseAgenzia entrate - Riscossione
Rottamazione-ter: le prossime scadenze
Rimodulati i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della “Rottamazione-ter"; per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre. Scopri di più
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies, comma 1, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
Scadenza delle rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28/02/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020, devi utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso.
Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 devi utilizzare i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Se hai smarrito i bollettini di pagamento, puoi scaricarli dal portale entrando nella tua area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
Scopri tutte le modalità di pagamento per saldare le tue rate.
“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
Attenzione
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.
Documentazione
FiscoOggi – 16 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025
Agenzia delle Entrate Riscossione – 10 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – 4 giugno 2025
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