FISCO OGGI – 23 luglio 2021
Servizi Comunali Imposte e tasseFISCO OGGI
Dal Sostegni bis convertito - 1: riscossione, appuntamenti rinviati
23 Luglio 2021
Doppio intervento in materia di riscossione nel Dl n. 73/2021, appena convertito in legge (atto Senato 2320): è confermata l’ulteriore proroga di due mesi per la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo – differimento che era già stato veicolato con il decreto “Lavoro e imprese” (articolo 2, Dl n. 99/2021), ora abrogato e i cui contenuti sono confluiti nel “Sostegni-bis” – e sono fissate nuove scadenze per mettersi a posto con i pagamenti del biennio 2020-2021 relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
Cartelle e avvisi: la sospensione prosegue fino al 31 agosto
L’articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021, come modificato in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, sposta al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione:
La proroga è stata decretata intervenendo, ancora una volta, sul decreto “Cura Italia” (articolo 68, Dl 18/2020) e sul “decreto Rilancio” (articoli 145 e 152, Dl 34/2020), due dei primi provvedimenti urgenti varati dal Governo per sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. I termini di sospensione lì indicati sono stati più volte differiti, per ultimo – prima del “Sostegni-bis” – dal decreto “Sostegni” (articoli 4 e 5, Dl n. 41/2021), che aveva fissato la deadline, per tutte e tre le sospensioni, al 30 aprile 2021.
Rate più “diluite” per le definizioni agevolate
L’altra novità in ambito riscossione arriva con l’articolo 1-sexies, inserito dalla Camera durante l’iter di conversione in legge del “Sostegni-bis”, e riguarda la rimodulazione delle scadenze per il pagamento delle rate dovute per gli anni 2020 e 2021 in relazione ad alcuni istituti di definizione agevolata:
Gli adempimenti in questione sono già stati oggetto di svariate proroghe, l’ultima delle quali era stata sancita dal decreto “Sostegni” (articolo 4, Dl n. 41/2021), che aveva concesso la possibilità di versare tutte le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021 e quelle scadute e in scadenza nel 2021 entro il prossimo 30 novembre. Quindi, due soli appuntamenti.
Adesso, il “Sostegni-bis” offre un’ulteriore chance di “diluizione”, stabilendo che il versamento si considera tempestivo e, quindi, non pregiudica l’efficacia della definizione agevolata se viene effettuato integralmente:
Per i versamenti in questione è disposta l’applicazione della norma di tolleranza sulla tardività lieve (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018): non si concretizza la prevista inefficacia della definizione per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, qualora il ritardo non superi i cinque giorni.
continua
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