Un contribuente cui ho chiesto telefonicamente di verificare un omesso pagamento per la rata di acconto 2019 mi ha confermato di non aver provveduto.
QuesitiUn contribuente cui ho chiesto telefonicamente di verificare un omesso pagamento per la rata di acconto 2019 mi ha confermato di non aver provveduto.
Ha chiesto di avvalersi del ravvedimento operoso “lungo”, poiché la mia contestazione non era stata formulata per iscritto, l’Ente non ha sollevato obiezioni.
Il contribuente si è poi rivolto al Suo commercialista per il calcolo del ravvedimento.
Io ritengo che si debba applicare la sanzione del 5% (ravvedimento oltre i due anni dalla data dell’OMESSO PAGAMENTO).
Il commercialista sostiene che la sanzione da applicare sia il 4,29% poiché fa riferimento alla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni IMU che va resa entro giugno dell’anno successivo… (ma io non ho contestato l’omessa dichiarazione, bensì l’omesso pagamento).
In primo luogo è bene precisare che la mancanza di una contestazione scritta e formale da parte dell’Ente equivale alla mancanza di una contestazione tout court, per cui nel risolvere la questione nessuna rilevanza può assumere la prospettazione della violazione operata dall’Ente.
Ciò precisato, rilevo che, quanto descritto nella domanda, fa ragionevolmente supporre che il contribuente non abbia mai presentato la dichiarazione IMU e che non abbia quindi pagato la conseguente imposta.
Non vi è dubbio che, almeno astrattamente, le ipotetiche sanzioni a carico del contribuente sarebbero due, quella per l’omessa presentazione della dichiarazione e quella per l’omesso versamento.
Il nostro ordinamento conosce, però, nella determinazione della sanzione, i principi della “continuazione” e del “cumulo giuridico”, pacificamente applicabili anche nell’ambito dei tributi locali (Cass. sent. n. 18423/2018), per i quali deve essere individuata la violazione più grave e alla sanzione per questa prevista va applicata una maggiorazione.
Una delle fattispecie tipiche in cui si fa applicazione di questi principi è proprio quella dell’omessa presentazione della dichiarazione IMU e del conseguente omesso versamento del tributo. In questi casi il cumulo giuridico trova applicazione anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Infatti, è opinione consolidata in giurisprudenza che l’omesso versamento vada contestato in ogni anno applicando la sanzione per omessa dichiarazione, che presenta un minimo del 100% dell’imposta dovuta, e non la sanzione per omesso versamento, che è invece pari al 30%, e che va contestata solo quando è stato omesso il versamento ma a fronte di una dichiarazione già validamente presentata (sul punto si veda in particolare la celebre sentenza della Corte di Cassazione n. 932 del 16.01.2009).
Tornando al caso di specie, nell’assenza di un’espressa disposizione normativa, ad avviso della scrivente il termine a quo per il conteggio del ravvedimento deve essere quello antecedente (omesso versamento), a nulla rilevando che la pena “base” sia quella prevista per la violazione che si consuma successivamente (omessa presentazione della dichiarazione).
Certo però che è opportuno verificare che il contribuente intenda effettivamente ravvedersi per entrambe le violazioni. Se il contribuente andasse a conteggiare la sola sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione allora l’individuazione del termine a quo da questi operata sarebbe corretta. In questo caso, però, rimarrebbe in capo all’Ente la possibilità di sanzionare l’omesso versamento.
21 luglio 2021 Lorella Martini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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