Pubblicazione dati beneficiario contributo

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
21 Luglio 2021

Nella delibera di concessione contributo ad una associazione culturale, i dati anagrafici del presidente possono essere pubblicati o vanno protetti, ovvero devono intendersi sensibili?

Stessa cosa dicasi per la pubblicazione dello statuto dell'associazione stessa.

 

Risposta

Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza) la pubblicazione degli atti di concessione di contributi ad enti pubblici e privati comprende necessariamente:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Dal quesito si evince che il soggetto destinatario del contributo è un’associazione culturale, ragion per cui, in virtù del principio di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità nel trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del legale rappresentante dell’associazione esulano dalle finalità della norma e non sono previsti tra i dati soggetti ad obbligo di pubblicazione: si ritiene, pertanto, che i dati in questione debbano essere omessi o, comunque, censurati.

Per ciò che riguarda lo statuto dell’associazione, nel sottolineare che non appare esservi alcuna norma che imponga la pubblicazione del documento in questione per le finalità illustrate nel quesito, qualora detta pubblicazione fosse necessaria ai fini di un adempimento di legge o in virtù di un apposito obbligo, non viene in rilievo alcun profilo di tutela della riservatezza, trattandosi di un atto relativo ad una persona giuridica (quale è l’associazione) finalizzato a delineare la struttura associativa nel dettaglio e nel suo funzionamento: pertanto, trattandosi di un atto generale, e non essendovi al suo interno dati attinenti a persone fisiche, qualora occorresse pubblicarlo non si rinvengono limitazioni derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

16 luglio 2021               Alessandro Rizzo

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