massima
La scadenza dei termini di efficacia della sospensione cautelare dei lavori non priva l’Amministrazione del potere di adottare l’ingiunzione di demolizione. Il provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto volto a mantenere la res adhuc integra nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione, ha infatti natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta ma non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione (Cons. Stato, n. 445/2017). Con la conseguenza che il termine fissato nel provvedimento dall’art. 4 della legge n. 47 del 1985 (ora dall'art. 27 comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) per adottare l'ordinanza di demolizione dopo l'emanazione di quella di sospensione dei lavori, deve intendersi quale termine di efficacia di tale ultimo ordine, e non già quale termine perentorio entro cui l'Amministrazione è tenuta ad emettere l'ordine di demolizione (T.a.r. Umbria, Perugia, n. 516/2014).
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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