Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente è in liquidazione. Vi è una vendita di un immobile all'asta. Devo procedere a iscrivere la posta in bilancio in entrata sulle entrate correnti o in conto capitale? e le spese, posso destinarle a quelle correnti?
L’eventuale ricavo derivante dalla alienazione di un immobile rappresenta un’entrata in conto capitale, e come tale va contabilizzata in bilancio (titolo 4 tipologia 400).
Per quanto concerne l’utilizzo dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, si ricorda che per principio generale la finalizzazione principale degli stessi è la spesa di investimento (come peraltro sancito dall'articolo 199 del Tuel, che indica tra le fonti di finanziamento degli investimenti le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali); trattandosi però nel caso specifico di un ente in liquidazione, si ritiene che debba essere riconosciuta prevalenza ai principi e alle norme, di natura eccezionale, proprie di una procedura di tale genere.
Al riguardo va tenuta presente la funzione della procedura liquidatoria, che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo; nel merito la giurisprudenza contabile ha precisato che:
- la liquidazione “costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, il cui fine è “mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo (Corte dei conti SS. RR., deliberazione n. 19 del 2/12/2020; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 71/2021/VSG);
- “” … i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società … (CdC Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 385/2013).
Nei limiti sopra ricordati, è pertanto da ritenere ammissibile l’utilizzo di un’entrata di parte capitale per la copertura di debiti di natura corrente.
15 luglio 2021 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
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