Iscrizione in bilancio ricavo asta immobiliare

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Luglio 2021

L'ente è in liquidazione. Vi è una vendita di un immobile all'asta. Devo procedere a iscrivere la posta in bilancio in entrata sulle entrate correnti o in conto capitale? e le spese, posso destinarle a quelle correnti?

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Risposta

L’eventuale ricavo derivante dalla alienazione di un immobile rappresenta un’entrata in conto capitale, e come tale va contabilizzata in bilancio (titolo 4 tipologia 400).

Per quanto concerne l’utilizzo dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, si ricorda che per principio generale la finalizzazione principale degli stessi è la spesa di investimento (come peraltro sancito dall'articolo 199 del Tuel, che indica tra le fonti di finanziamento degli investimenti le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali); trattandosi però nel caso specifico di un ente in liquidazione, si ritiene che debba essere riconosciuta prevalenza ai principi e alle norme, di natura eccezionale, proprie di una procedura di tale genere.

Al riguardo va tenuta presente la funzione della procedura liquidatoria, che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo; nel merito la giurisprudenza contabile ha precisato che:

- la liquidazione “costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, il cui fine è “mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo (Corte dei conti SS. RR., deliberazione n. 19 del 2/12/2020; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 71/2021/VSG);

- “” … i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società … (CdC Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 385/2013).

Nei limiti sopra ricordati, è pertanto da ritenere ammissibile l’utilizzo di un’entrata di parte capitale per la copertura di debiti di natura corrente.

15 luglio 2021                 Ennio Braccioni

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