Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiSi chiedono informazioni in merito alla procedura di iscrizione nello stato civile di un cittadino tramite la procedura di " presentazione da privati " dei certificati necessari. Diversamente dalle iscrizioni che si effettuano di solito infatti in questo caso si ha una cittadina residente all'estero, non iscritta all'aire nè in anagrafe che vorrebbe registrare suo figlio nel nostro comune, tuttavia ha presentato solo documenti cartacei e si vorrebbe sapere se si può comunque effettuare l'iscrizione.
La cittadina si è trasferita in Inghilterra, senza però diventare aire (non vuole).
Tre anni fa la cittadina ha avuto un figlio con un uomo inglese ed il bambino è di cittadinanza britannica.
La cittadina non è passata per il consolato, ma è tornata in Italia e presentandosi in comune con un certificato di nascita tradotto in italiano ha chiesto se può iscrivere il figlio nel comune (non vuole iscriverlo all'aire).
Si chiede se:
1) È possibile iscrivere un bambino con una pratica di iscrizione quando questo abita probabilmente in Inghilterra. L'accertamento della pratica sarebbe negativo quindi la pratica verrebbe rigettata.
2) Si può trascrivere l'atto in SC partendo dalla sola richiesta della cittadina e non del consolato. Eventualmente si può solo trascriverlo senza poi iscriverlo in anagrafe. In questo modo però il cittadino non sarà residente.
Cercherò di essere “asettico” nel rispondere in quanto le richieste sono particolarmente “assurde”!!!
Rispondo alla domanda che cito testualmente: “È possibile iscrivere un bambino con una pratica di iscrizione quando questo abita probabilmente in Inghilterra? L'accertamento della pratica sarebbe negativo quindi la pratica verrebbe rigettata”. NO NON E’ POSSIBILE IN QUANTO NON VENGONO RISPETTATI I CONTENUTI DELL’ORDINAMENTO ANAGRAFICO!
Il bambino non è presente, non ha l’atto di nascita trascritto (vedi punto successivo), non è stato rispettato l’obbligo di iscrizione all’estero previsto dalla legge 470/88, non è dimorante in Italia, non ha un passaporto italiano (ma potrebbe facilmente ottenerlo se venisse registrata la nascita al Consolato Generale d’Italia). Non entro nel merito degli obblighi di legge violati dalla madre (chissà se si comporterà così anche nei confronti delle autorità britanniche?).
L'ISTAT nella Circolare Metodi e Norme n. 29/1992 e nella più recente n. 48/2010 ha ribadito che l'iscrizione per nascita ha sempre come presupposto la redazione di un atto di nascita: il che chiarisce che tale forma di iscrizione trova luogo solo per minori, italiani e stranieri, nati in Italia o italiani nati all'estero
Rispondo alla domanda che cito testualmente: “Si può trascrivere l'atto in SC partendo dalla sola richiesta della cittadina e non del consolato? Eventualmente può solo trascriverlo senza poi iscriverlo in anagrafe? In questo modo però il cittadino non sarà residente” .
I documenti da presentare all’ufficio per poter procedere alla trascrizione sono i seguenti:
Copia conforme dell’originale dell’atto di nascita integrale (Full Birth Certificate) APOSTILLATO
Traduzione dell’atto fatta eseguire da un traduttore professionista
Presentazione delle fotocopie dei documenti di identità dei genitori ed eventualmente di documenti stranieri della persona a cui l’atto si riferisce
Gli atti di nascita dei cittadini italiani nati all'estero vengono di regola trascritti dall'ufficiale di stato civile su richiesta del Consolato italiano del luogo in cui è avvenuta la nascita.
Al fine della trascrizione è necessario che l'atto sia accompagnato quindi da una traduzione in lingua italiana e sia stato legalizzato (o apostillato) dal consolato, fatti salvi i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente
E’ quindi vero che il connazionale potrà presentare l’atto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000), ma solo per gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, v’è l’esenzione da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
L’atto di nascita può essere quindi trascritto se l'interessato è residente all'estero. Se, invece, è nato all'estero e ha sempre risieduto all'estero, l'atto può essere trascritto qualora il padre o la madre siano nati o siano residenti nel Suo comune (anche nello schedario AIRE) fatto che non mi sembra acclarato.
13 luglio 2021 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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