Registro popolazione temporanea

Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
14 Luglio 2021

Si chiede se è corretto iscrivere alla popolazione dei temporanei una cittadina non residente nel comune ma domiciliata presso il comune (a casa della suocera) in quanto agli arresti domiciliari.

Si precisa che la donna è madre di due figli minori di cui ha attualmente la tutela.

Risposta

In linea generale, devono essere iscritti nel registro della popolazione temporanea i cittadini che dimorino temporaneamente in un comune, ma non siano nelle condizioni di stabilirvi la dimora abituale. Casi classici, lo studente che studia fuori sede, la persona anziana che per un certo periodo di tempo va a vivere con un figlio. Quello indicato nel quesito, anche se non ricorrente, può rientrare in uno dei casi in cui l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea rappresenta la soluzione migliore quando l’interessato è presente per un periodo di non meno di 4 mesi, ma non è in grado, (per la durata della permanenza) di stabilire nel luogo di dimora, la sua dimora abituale.

Il discrimine fra l’iscrizione nel registro della popolazione residente e l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea è dato appunto dalla condizione “provvisoria”, ovvero non definita a livello anagrafico; si iscrive nel registro della popolazione temporanea la persona che è consapevole che, al termine della causa che lo porta lontano dal luogo di dimora abituale, ritornerà nel luogo di residenza/dimora abituale. Luogo che di norma corrisponde a quello in cui si svolgono le relazioni familiari e sociali. E’ importante, comunque, comprendere la ratio che ha ispirato il legislatore nella introduzione del registro della popolazione temporanea; l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea è stato concepito come uno strumento per monitorare i movimenti della popolazione, ai fini della regolare tenuta dell’anagrafe, evitando anche inopportuni e dannosi provvedimenti di cancellazione per irreperibilità di persone allontanatesi temporaneamente dal comune di residenza. Non a caso, ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

Per quanto riguarda l’accertamento del requisito della dimora temporanea, come per ogni persona che intenda essere iscritta all’anagrafe della popolazione temporanea, l’ufficiale d’anagrafe dovrà verificare la veridicità della dichiarazione dell’interessato (elemento soggettivo) attraverso i normali accertamenti effettuati tramite personale appartenente al corpo della Polizia Municipale o anche direttamente, mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati (art. 4 della legge n. 1228/54 e art. 19 del d. P.R. n. 223/89).

Tutto ciò premesso, nel caso oggetto del quesito, tenendo conto del periodo degli arresti domiciliari, questa persona può essere iscritta nel registro della popolazione temporanea; potranno esserlo anche i figli minori, laddove seguano la madre, e laddove vi siano i presupposti in relazione al periodo di dimora. Una cosa deve essere chiara: se i minori non seguono la madre, non devono essere iscritti nel registro della popolazione temporanea.

Molto comunque, lo si ripete, dipende dal periodo, più o meno lungo, in cui la persona è agli arresti domiciliari; se il periodo è breve (qualche settimana), non occorre fare nulla né per la donna né per i figli; tutti resteranno iscritti nel comune di dimora abituale. Se invece il periodo è più lungo e quindi tale da configurare una dimora temporanea (e non solo occasionale come accade, ad esempio, per coloro che si assentano dal luogo di residenza per periodi limitati quali le ferie) allora il registro della popolazione temporanea è lo strumento corretto per monitorare la presenza della popolazione sul territorio comunale.  

12 luglio 2021               Liliana Palmieri

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