Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi può concedere la residenza a un cittadino che è solo erede di un immobile insieme ad altri fratelli senza che la successione sia stata aperta e senza il consenso di tutti i coeredi?
Occorre anzitutto premettere che l’iscrizione o la mutazione anagrafica non sono e non possono essere oggetto di “concessione”, poiché, in presenza del presupposto della dimora abituale, l’iscrizione o la mutazione anagrafica richiesta si qualificano come un diritto soggettivo per l’interessato, senza che vi possa essere alcuna discrezionalità da parte dell’ufficiale d’anagrafe. Chiarito ciò, l’unico limite che l’ufficiale d’anagrafe stesso deve tener presente riguarda le norme antiabusivismo, introdotte dall’art. 5 D.L. n. 47/2014; tale norma sanziona con la nullità il provvedimento di iscrizione o di mutazione anagrafica all’indirizzo in cui è ubicato l’immobile occupato abusivamente.
Nella applicazione concreta, purtroppo, il concetto di abusivismo viene interpretato in maniera distorta, poiché spesso viene qualificata come abusiva una occupazione che non è affatto abusiva, nel senso inteso dal legislatore. Infatti, le norme antiabusivismo non mirano a risolvere i possibili contrasti fra l’occupante l’immobile e il proprietario (o gli eventuali comproprietari), ma sono finalizzate esclusivamente a ripristinare la situazione di legalità compromessa dalla commissione di fatti PENALMENTE rilevanti, quali sono ad esempio le occupazioni violente di immobili altrui, perpetrate con azioni di forza.
In pratica, l’occupazione è abusiva se stata fatta commettendo un reato.
Il legislatore, lo si ripete, non intende entrare nel merito di questioni private, di natura civilistica, attinenti i rapporti fra proprietario e inquilino o occupante l’alloggio a qualunque titolo. E’ sufficiente analizzare il contenuto della circolare del Ministero dell'interno n. 14 del 06/08/2014, nel punto in cui viene chiarito che "... Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "...ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "... l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...". La predetta Circolare riporta anche un estratto della Relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413, dove si afferma con chiarezza questo principio.
Pertanto, nel caso oggetto del quesito, la persona può essere iscritta all’indirizzo dichiarato se sussiste la dimora abituale al predetto indirizzo; l’ufficiale d’anagrafe deve comunque inviare la comunicazione di avvio del procedimento anche agli altri eventuali cointeressati o controinteressati, i quali potranno anche non essere d’accordo, ma non potranno impedire il perfezionamento del procedimento, a meno che non eccepiscano la sussistenza di fatti PENALMENTE rilevanti.
Ricordo infine che l'art. 1102 del codice civile dispone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Pertanto, ciascun comproprietario può occupare l'immobile, senza poter escludere gli altri dal loro diritto di utilizzo del bene in comune. Nel caso di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario, gli altri hanno diritto ad avere da chi detiene l'immobile il riconoscimento di un "corrispettivo" per il mancato godimento della propria quota o hanno diritto ad avere la propria quota dei frutti prodotti dall'immobile (Cassazione, civ. sez. II, 27 agosto 2012, n. 14652).
In conclusione, se non si configura la sussistenza di fatti penalmente rilevanti, si può procedere alla iscrizione o mutazione anagrafica, a condizione che l’interessato abbia la dimora abituale all’indirizzo dichiarato. Eventuali controversie di tipo ereditario non devono essere risolte condizionando il procedimento anagrafico, che presuppone l’accertamento dello stato di fatto, ma vanno risolte in sede civilistica.
12 luglio 2021 Liliana Palmieri
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