Annullabilità della determinazione di approvazione della graduatoria finale concorsuale e del contratto di lavoro già stipulato. Possibilità e tempistiche.
Tizio partecipa ad una procedura concorsuale per assunzione a tempo pieno ed indeterminato in Cat. D (istruttore direttivo contabile)
Tra i requisiti obbligatori per partecipare al concorso vi è quello del possesso della laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente.
Tizio dichiara espressamente di aver conseguito laurea in Giurisprudenza e pertanto fa domanda di ammissione senza fare alcuna falsa dichiarazione ed utilizzando il fac simile di modello messo a disposizione dal Comune.
Alla commissione sfugge il particolare ed ammette Tizio alle prove.
Tizio, in seguito all’espletamento della prova orale risulterà vincitore di concorso e l’ente procede con l’approvazione della graduatoria e la stipula del contratto di lavoro con Tizio.
Nessun candidato impugna la graduatoria nei successivi 60 gg dalla pubblicazione dell’atto
Tizio termina anche il periodo di prova con esito positivo.
Solo ora l’ente si accorge dell’errore, ovvero del fatto che Tizio non poteva essere ammesso al concorso per via del diverso titolo di studio rispetto a quanto disciplinato nel bando.
Si richiede di sapere:
Il Comune, essendo trascorsi solo 11 mesi, può ancora annullare la determinazione di approvazione della graduatoria e quindi il contratto di lavoro con Tizio, sulla scorta dell’art. 21- nonies L. 241/90?
Nel caso di risposta negativa, in quale momento il Comune poteva annullare la graduatoria? Solo prima della stipula del contratto di lavoro con Tizio? Oppure sempre ma entro i 60 gg dall’approvazione della graduatoria?