Schede anagrafiche distinte per consuoceri coabitanti

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
12 Luglio 2021

Due consuoceri coabitanti in unica abitazione possono avere due distinte schede anagrafiche?

Risposta

Ritengo che la richiesta non possa e debba essere accolta in quanto contraria ai principi anagrafici.

Quando sotto lo stesso tetto coabitano piu soggetti non uniti da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o semplici vincoli affettivi, costituiscono comunque una “famiglia anagrafica”.

Solo nel caso che sotto lo stesso tetto coabitano più soggetti uniti da vincoli di  matrimonio,  parentela, affinità, adozione, tutela o semplici vincoli affettivi, ma uno di questi va a vivere altrove, egli verrà eliminato dallo stato di famiglia trattandosi di  trasferimento definitivo e non momentaneo come potrebbe essere nel caso dello studente fuori sede  pur  rimanendo nello stato di famiglia originario.  

Per completezza va tuttavia specificato che, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa di merito, tale nozione non vale, appunto, che agli effetti anagrafici, essendo l’anagrafe finalizzata alla raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza.

Nulla, invece, impedisce che ad altri fini debba considerarsi la famiglia nucleare.

Tale condizione implica che se nell'ambito di piu persone legate da vincoli di matrimonio e di parentela o affettivi che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso Comune, vi sono due o piu nuclei familiari, gli stessi, pur costituendo un’unica famiglia anagrafica, rappresentano pur sempre distinti nuclei familiari, ad esempio a fini fiscali e di determinazione del reddito.

Il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato, è molto chiaro al riguardo: “L'articolo 4 del Dpr 223/89, Regolamento Anagrafico, dispone che  per famiglia anagrafica deve intendersi "un insieme di persone legate da vincoli  di matrimonio,  parentela,  affinità,  adozione   tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Va subito premesso che la giurisprudenza non sembra mai aver affrontato direttamente il caso proposto che non si rinviene neanche  nelle varie circolari esplicative del Ministero dell'interno.

Dagli elementi raccolti si evince, tuttavia, condividendo l'avviso espresso, dall'Avvocatura Distrettuale dello  Stato, che la soluzione più aderente allo spirito della norma sia quella di considerare i gruppi come un'unica famiglia anagrafica.

Già in sede  di  prima interpretazione  la circolare del Ministero dell'lnterno n. 08903071 -· 15100L322 de/ 24/05/1989, sottolineavav  che la nuova definizione di famiglia anagrafica era sganciata dall'individuazione del reddito e priva della figura del capo famiglia che caratterizzavano l'istituto del precedente regolamento e  si  affermava  che ''fondamentale elemento costitutivo" della nuova famiglia doveva considerarsi la coabitazione; di conseguenza, solo il cambiamento di abitazione. "elemento oggettivamente accertabile, poteva  portare alla creazione di una nuova famiglia anagrafica.

Successivamente,  il  Consiglio   di  Stato,  con decisione n. 770 del  04/05/1994,  evidenziava la differenza esistente tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica, dovendosi comprendere in tale definizione tutte le persone coabitanti, anche se appartenenti a nuclei familiari diversi, affermando che "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune.

Da  ultimo, la  circolare  ministeriale  n. 09604075 - 1500/412  del  23/07/1996, poneva in rilievo come caratteristica della famiglia anagrafica fosse la coabitazione di un insieme di persone, le quali possono o meno essere unite da un vincolo e/o parentela", all'interno di una stessa unita immobiliare; la medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di "rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale".  

Occorre quindi (v. parere del’Avvocatura) dare prevalenza all'elemento oggettivo de/la coabitazione e che la dizione relativa ai vincoli sia omnicomprensiva, riferita a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa, con presunzione assoluta dell'esistenza di un vincolo qualsiasi, perlomeno affettivo, ogni qualvolta vi sia coabitazione.

 Del resto, argomentando diversamente, ritenendo cioè necessaria la prova dell'esistenza di vincoli familiari o affettivi, l'Ufficiale di Anagrafe sarebbe tenuto ad indagare  sull'esistenza  o meno degli stessi, ogni qualvolta debba  formare la scheda di famiglia, indagine che si prospetta intuitivamente difficile, se  non  impossibile  - senza contare i possibili risvolti sociali  o addirittura politici del concetto di  "vincolo affettivo" - e comunque  contraria  allo  spirito della legge che ha volute legare a criteri oggettivi l'accertamento delle posizioni anagrafiche (il   principio della residenza come situazione  di fatto da accertare oggettivamente e ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza).

Quindi neppure l’inesistenza di vincoli di parentela sarebbe sufficiente a scindere una famiglia anagrafica (in teoria e solo per chi applica con fermezza e coscienza dei principi dell’ordinamento anagrafico, delle leggi che ne ripercorrono  I contenuti, della costante giurisprudenza.

9 luglio 2021              Roberto Gimigliano

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