Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiDue consuoceri coabitanti in unica abitazione possono avere due distinte schede anagrafiche?
Ritengo che la richiesta non possa e debba essere accolta in quanto contraria ai principi anagrafici.
Quando sotto lo stesso tetto coabitano piu soggetti non uniti da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o semplici vincoli affettivi, costituiscono comunque una “famiglia anagrafica”.
Il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato, è molto chiaro al riguardo: “L'articolo 4 del Dpr 223/89, Regolamento Anagrafico, dispone che per famiglia anagrafica deve intendersi "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".
Va subito premesso che la giurisprudenza non sembra mai aver affrontato direttamente il caso proposto che non si rinviene neanche nelle varie circolari esplicative del Ministero dell'interno.
Dagli elementi raccolti si evince, tuttavia, condividendo l'avviso espresso, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la soluzione più aderente allo spirito della norma sia quella di considerare i gruppi come un'unica famiglia anagrafica.
Già in sede di prima interpretazione la circolare del Ministero dell'lnterno n. 08903071 -· 15100L322 de/ 24/05/1989, sottolineavav che la nuova definizione di famiglia anagrafica era sganciata dall'individuazione del reddito e priva della figura del capo famiglia che caratterizzavano l'istituto del precedente regolamento e si affermava che ''fondamentale elemento costitutivo" della nuova famiglia doveva considerarsi la coabitazione; di conseguenza, solo il cambiamento di abitazione. "elemento oggettivamente accertabile, poteva portare alla creazione di una nuova famiglia anagrafica.
Successivamente, il Consiglio di Stato, con decisione n. 770 del 04/05/1994, evidenziava la differenza esistente tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica, dovendosi comprendere in tale definizione tutte le persone coabitanti, anche se appartenenti a nuclei familiari diversi, affermando che "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune.
Da ultimo, la circolare ministeriale n. 09604075 - 1500/412 del 23/07/1996, poneva in rilievo come caratteristica della famiglia anagrafica fosse la coabitazione di un insieme di persone, le quali possono o meno essere unite da un vincolo e/o parentela", all'interno di una stessa unita immobiliare; la medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di "rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale".
9 luglio 2021 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Luigi D’Aprano
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