Approvazione variazione di bilancio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Luglio 2021

Nell’ultima variazione di bilancio in sede di approvazione delle tariffe TARI e del PEF 2021 sono state applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione: • € 20.000,00 di avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti ex art 112 D.L. n. 34/2020 ( Fondi Zona Rossa) per il finanziamento di quota parte delle agevolazioni TARI Utenze non domestiche. L’applicazione dell’avanzo è stata inserita con deliberazione di consiglio comunale, nello specifico è stato inserito un capitolo in uscita pari a 20.000 euro quale contributo codice 14.02-1.04.03.99.999 finanziato con l’avanzo da trasferimenti. Verrà poi emesso mandato a compensazione con l’entrata TARI una volta definiti i beneficiari delle riduzioni TARI. Ciò premesso si chiede se ai sensi dell’art 187 comma 3-quinquies del TUEL sia stata corretta l’applicazione con deliberazione consiliare, dando atto che nel 2020 era stato previsto in entrata il trasferimento fondi zona rossa ed in uscita tutta una serie di capitoli che poi non si sono realizzati o comunque totalmente creando appunto avanzo, nello specifico era anche previsto anche un capitolo in uscita per la riduzione TARI ove si è realizzata a fine 2020 un economia di circa 2.500 euro ( la riduzione TARI deliberata nel 2020 non è comunque la medesima decisa nel 2021) indi per cui è possibile sostenere che non si tratta di una mera reiscrizione di spesa per come definito da art 187 comma 3 quinquies del TUEL. Al contrario, non avendo comunque ad oggi ancora pagato nulla sul capitolo relativo si chiede come sia possibile procedere per sanare la situazione, si potrebbe con deliberazione consiliare ridurre l’applicazione dell’avanzo di 20.000 riducendo anche la spesa di pari importo procedendo poi alla nuova applicazione dell’avanzo con determinazione del responsabile finanziario.

Risposta

Nel quesito viene richiamato il comma 3-quinquies dell'articolo 187 del TUEL, il quale definisce la competenza dirigenziale a disporre variazioni di bilancio per l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo (tranne che nell'esercizio provvisorio, nel quale tale competenza è attribuita alla giunta), limitandola comunque ai casi di "mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate", e cioè alle ipotesi in cui, risultando precedentemente definita la specifica finalità di reimpiego delle entrate vincolate, la variazione di bilancio presenta un contenuto totalmente predeterminato e privo di una qualsiasi discrezionalità, motivo per cui si giustifica la scelta di attribuire tale competenza ad un organo non elettivo (trattasi in pratica di un atto dovuto e meramente attuativo di scelte precedenti), mentre è da ritenere sempre riservata al consiglio comunale - in applicazione della regola generale recata dal comma 2 dell'articolo 175 del TUEL - la competenza a disporre le variazioni in questione qualora le stesse comportino scelte ed apprezzamenti ulteriori rispetto alle indicazioni rilevabili dalle risultanze dell'esercizio precedente.

Alla luce delle considerazioni suesposte è pertanto da ritenere corretta la variazione disposta con deliberazione del consiglio comunale, e non si ravvisa quindi la necessità di procedere ad una qualsiasi forma di sanatoria o di regolarizzazione.

8 luglio 2021                 Ennio Braccioni

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