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Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel Bilancio di Previsione 2021/2023 sono previsti al titolo terzo di entrata contributi relativi ai permessi di transito su strade agro-silvo-pastorali versati da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strade. Al titolo primo di spesa è prevista la medesima somma per la manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali. Tale somma se non impegnata a fine anno confluisce in AVANZO VINCOLATO. Ora l’Amministrazione Comunale dopo l’approvazione del rendiconto intende procedere ad applicare tale avanzo vincolato al Bilancio per poi procedere ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali alla locale sezione della protezione civile, che non può a loro dire emettere fattura per tale servizio. Quindi l’Amministrazione Comunale intende prelevare l’avanzo vincolato destinandolo in spesa sotto forma di contributo alla locale sezione della protezione civile.
QUESITO: E’ possibile prelevare ed applicare AVANZO VINCOLATO per la manutenzione strade agro-silvo-pastorali e iscriverlo a bilancio sotto la forma di contributo alla locale Associazione di Protezione Civile a cui verrà affidata la manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali?
Si premette che secondo il paragrafo 9.2.8 del principio contabile applicato n. 4/2 (che peraltro rimarca quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL) costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio qualora il vincolo derivi:
a) da disposizioni di legge o dei principi contabili che individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata;
b) da indebitamento;
c) da trasferimenti erogati per una specifica destinazione;
d) da formale provvedimento dell'amministrazione.
Dalle indicazioni esposte nel quesito non risulta quale sia la fonte del vincolo gravante sulle entrate ivi indicate (contributi relativi ai permessi di transito su strade agro-silvo-pastorali), per cui non può essere valutata la corretta inclusione di tali somme nell'avanzo vincolato; ove tale vincolo non sussista, l'importo corrispondente, in quanto non impegnato nell'esercizio 2020, avrebbe dovuto confluire nella quota libera dell'avanzo, e non già nella quota vincolata: in tal caso il relativo utilizzo deve rispettare le prescrizioni e le priorità stabilite dal comma 2 del citato articolo 187 del TUEL.
8 luglio 2021 Ennio Braccioni
Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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