Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
09 Luglio 2021

Un Ente ha ricevuto dal competente Tribunale copia dell'allegato decreto di fissazione di udienza per il prosieguo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui è scritto che l’atto viene comunicato all’Ufficiale di Stato civile per porre in essere i dovuti adempimenti.

Di quali adempimenti si tratta?

Si precisa che a margine dell’atto di matrimonio risulta già annotato il provvedimento di omologa della separazione personale consensuale dei coniugi.

Risposta

Le annotazioni a margine degli atti di stato civile si eseguono se previste per legge o ordinate dall'autorità giudiziaria (art. 102 d.P.R. n. 396/2000). In particolare, l'ufficiale di stato civile, oltre ad annotare sull'atto di matrimonio, con formula 175-bis, la sentenza di separazione giudiziale o la sentenza che omologa la separazione consensuale, dovrà annotare lo scioglimento della comunione (se i coniugi erano in regime di comunione dei beni), che decorrerà dalla data in  cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati. A tal fine il tribunale trasmette una comunicazione recante tali dati e l'ordinanza presidenziale o la copia del processo verbale di separazione consensuale, dopo che sia stato omologato, al fine di consentire all'u.s.c. di procedere alla annotazione.

L'adempimento successivo, salvi i casi di riconciliazione dei coniugi, è costituito dalla annotazione del ricorso per lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio), utilizzando la formula 174 e, successivamente, dalla annotazione dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del medesimo (formula 173).

Tutto ciò premesso, il documento ricevuto dal Tribunale (dovrebbe essere stato inviato dalla Cancelleria) è un verbale di udienza e non un ricorso per la cessazione degli effetti civili, che verosimilmente è già stato presentato dalle parti, ma non è stato comunicato all'ufficiale di stato civile per la relativa annotazione.

Pertanto si consiglia di inviare una richiesta di chiarimenti alla cancelleria del Tribunale, evidenziando che la presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili non è mai stata comunicata a codesto ufficio di stato civile ai fini della annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Nessuna disposizione vigente prevede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei vari verbali di udienza, (l'art. 69 d.P.R. n. 396/2000 elenca dettagliatamente le annotazioni da eseguirsi a margine dell'atto di matrimonio) né il giudice ha ordinato tale annotazione (che sarebbe peraltro anomala), ma si è limitato, con formula generica, a prevedere la comunicazione per gli adempimenti di competenza.   

7 luglio 2021                 Liliana Palmieri

 

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