Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede come possono essere utilizzati i fondi vincolati nell'avanzo vincolato di cui all'allegato 2 del rendiconto ricompresi nelle voci vincoli derivanti da leggi e principi contabili e vincoli da trasferimenti relativamente a fondi covid
In particolare, si chiede se le risorse del FONDONE, oltre che risarcire le minori entrate che si verificheranno in seguito al covid 19 negli anni 2021-2022 possono essere utilizzate per spese correlate al covid es. potenziare attrezzature per videoconferenze e conseguentemente potenziare le reti telefoniche e di trasmissioni dati poiché con il sistema attuale non si riesce ad effettuare videoconferenze accettabili.
Si chiede inoltre le economie di fondi delle zone rosse che attualmente non risultano utilizzati e sono presenti tra le somme vincolate dell’avanzo di amministrazione come si possono utilizzare ed inoltre se non saranno utilizzate che fine faranno? Dovranno essere restituite o rimarranno inutilizzate per anni?
I vincoli gravanti sulle entrate - siano essi derivanti da leggi, da indebitamento o da trasferimenti - continuano a sussistere anche dopo la chiusura dell'esercizio: pertanto tali entrate, per l'importo che, in quanto non impegnato, è confluito nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, debbono essere utilizzate in conformità e nel rispetto dei vincoli stessi. Le stesse dovranno quindi essere impiegate per le destinazioni di spesa previste dal vincolo originariamente esistente, ed alle corrispondenti necessarie variazioni di bilancio si provvede con determina dirigenziale, a norma dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL.
Per quanto riguarda in particolare l'avanzo vincolato derivante dal c.d. "Fondone", l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) espressamente dispone che dette risorse, se non utilizzate entro l'esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione: lo stesso articolo precisa inoltre che tali risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 ha chiarito che detto fondi, non utilizzati nel 2020 e quindi confluiti in avanzo vincolato, potranno essere utilizzati secondo gli stessi criteri utilizzati lo scorso anno, ovvero sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19.
Relativamente ai fondi erogati ai comuni delle c.d. “zone rosse”, l’articolo 112-bis del d.l. n. 34/2020 prevede che le somme assegnate sono finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria; si tratta di un vincolo di destinazione molto ampio, che non riguarda solo il sostegno al sistema economico ma anche interventi relativi alle famiglie, per cui deve ritenersi coerente con tale finalità, e quindi ammissibile, ogni intervento che rappresenti in qualsiasi modo una forma di sostegno, diretto o indiretto, a favore delle attività produttive e/o commerciali (sostegno di carattere economico) ovvero delle fasce deboli della popolazione (sostegno di natura sociale).
Per questi ultimi fondi si evidenzia comunque che le somme assegnate a ciascun comune sono ricomprese nel modello "RISTORI COVID-19", e conseguente le stesse risultano esposte (cumulativamente insieme agli altri ristori specifici di spesa) alla voce E) del modello di certificazione che doveva essere inviato alla RGS entro lo scorso 31 maggio: ne deriva che tutte le somme non utilizzate nel 2020 - ivi comprese quelle attribuite ai sensi del ripetuto articolo112-bis - sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione: soltanto a seguito della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, verifica da effettuarsi entro il 30 giugno 2022 (articolo 1, comma 831 della legge n. 178/2020), sarà provveduto alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo.
6 luglio 2021 Ennio Braccioni
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 27 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: