massima
Il muro divisorio non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo funzione di demarcazione del confine e di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere o prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro a causa della reciproca possibilità di affaccio dei proprietari dei fondi confinanti (Cass. Civ., n. 4755/2014; n. 237/97).
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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